20-10-2023, 13:14
Buongiorno,
la richiesta del casellario giudiziale (contenente l’elenco delle condanne passate in giudicato) non rientra nel divieto di cui all’art. 8 L.300/70 [per cui «è fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore»] dal momento che i “precedenti” hanno necessariamente rilevanza ai fini della valutazione dell’attitudine professionale.
E’ invece più complicato esprimersi sulla legittimità di una richiesta del certificato dei carichi pendenti (contenente l’elenco dei provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti penalmente rilevanti). Ed infatti:
da un lato, vige nel nostro ordinamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza (art. 27 Cost.) che impedirebbe di dare rilevanza – anche ai fini di assunzione - ai procedimenti penali pendenti;
dall’altro, il rinvio a giudizio presuppone un preliminare accertamento (da parte del PM) della sussistenza di un fatto storico di reato e della sua addebitabilità ad un soggetto (il rinvio a giudizio viene invero richiesto se v’è una probabilità di condanna): se tanto è vero può essere paragonato ad un “precedente” ai fini della valutazione delle attitudini del candidato.
Tanto detto in linea teorica, dal punto di vista pratico, ai sensi dell’art. 25 bis d.p.r. 313/02 d.p.r. il certificato del casellario giudiziale deve essere obbligatoriamente richiesto dal datore di lavoro soltanto nel caso in cui il dipendente debba avere contatti con minori. Ciò al fine di verificare che il candidato non sia stato condannato per delitti di prostituzione minorile, pedopornografia e pedofilia.
Negli altri casi, la documentazione richiedibile in fase di assunzione è di norma quella elencata nel Contratto Collettivo Nazionale (con la precisazione che nel caso in cui si parli genericamente di “certificato penale” è richiedibile il solo certificato del casellario giudiziale, v. Cass. civ., sez. lav., 17 luglio 2018, n. 19012).
Consultando il CCNL della Grande Distribuzione può pertanto valutare da sé la legittimità della richiesta.
Spero di essere stato di aiuto.
Avv. Matteo Cremonesi
la richiesta del casellario giudiziale (contenente l’elenco delle condanne passate in giudicato) non rientra nel divieto di cui all’art. 8 L.300/70 [per cui «è fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore»] dal momento che i “precedenti” hanno necessariamente rilevanza ai fini della valutazione dell’attitudine professionale.
E’ invece più complicato esprimersi sulla legittimità di una richiesta del certificato dei carichi pendenti (contenente l’elenco dei provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti penalmente rilevanti). Ed infatti:
da un lato, vige nel nostro ordinamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza (art. 27 Cost.) che impedirebbe di dare rilevanza – anche ai fini di assunzione - ai procedimenti penali pendenti;
dall’altro, il rinvio a giudizio presuppone un preliminare accertamento (da parte del PM) della sussistenza di un fatto storico di reato e della sua addebitabilità ad un soggetto (il rinvio a giudizio viene invero richiesto se v’è una probabilità di condanna): se tanto è vero può essere paragonato ad un “precedente” ai fini della valutazione delle attitudini del candidato.
Tanto detto in linea teorica, dal punto di vista pratico, ai sensi dell’art. 25 bis d.p.r. 313/02 d.p.r. il certificato del casellario giudiziale deve essere obbligatoriamente richiesto dal datore di lavoro soltanto nel caso in cui il dipendente debba avere contatti con minori. Ciò al fine di verificare che il candidato non sia stato condannato per delitti di prostituzione minorile, pedopornografia e pedofilia.
Negli altri casi, la documentazione richiedibile in fase di assunzione è di norma quella elencata nel Contratto Collettivo Nazionale (con la precisazione che nel caso in cui si parli genericamente di “certificato penale” è richiedibile il solo certificato del casellario giudiziale, v. Cass. civ., sez. lav., 17 luglio 2018, n. 19012).
Consultando il CCNL della Grande Distribuzione può pertanto valutare da sé la legittimità della richiesta.
Spero di essere stato di aiuto.
Avv. Matteo Cremonesi
Avv. Matteo Cremonesi
Corso di Porta Nuova n. 20, Milano
Tel. 338 7096962
Corso di Porta Nuova n. 20, Milano
Tel. 338 7096962