13-09-2023, 20:01
Buongiorno,
fermo restando che, ai sensi dell’art. 29 del codice deontologico forense, l’avvocato dovrebbe emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto, lo stesso articolo prevede che è anche obbligato a tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e a consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.
Per tutelarti potresti quindi richiedergli per iscritto tale nota, facendo riferimento agli acconti già versati.
Quanto alla possibilità che ti richieda delle integrazioni, l’avvocato, come può richiedere la corresponsione di anticipi o acconti sull'onorario, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste o svolte, può richiedere - alla fine del processo (o grado di giudizio) - il saldo del compenso.
Ai sensi del citato art. 29, comma 4, l’avvocato non deve tuttavia richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere.
In mancanza di accordo con il cliente, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della Legge professionale (L. 247/2012) il compenso si quantifica sulla base dei parametri ministeriali.
Consultando tali parametri è possibile farsi quindi un idea di quanto potrà essere richiesto.
Spero di essere stato d’aiuto
fermo restando che, ai sensi dell’art. 29 del codice deontologico forense, l’avvocato dovrebbe emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto, lo stesso articolo prevede che è anche obbligato a tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e a consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.
Per tutelarti potresti quindi richiedergli per iscritto tale nota, facendo riferimento agli acconti già versati.
Quanto alla possibilità che ti richieda delle integrazioni, l’avvocato, come può richiedere la corresponsione di anticipi o acconti sull'onorario, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste o svolte, può richiedere - alla fine del processo (o grado di giudizio) - il saldo del compenso.
Ai sensi del citato art. 29, comma 4, l’avvocato non deve tuttavia richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere.
In mancanza di accordo con il cliente, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della Legge professionale (L. 247/2012) il compenso si quantifica sulla base dei parametri ministeriali.
Consultando tali parametri è possibile farsi quindi un idea di quanto potrà essere richiesto.
Spero di essere stato d’aiuto
Avv. Matteo Cremonesi
Corso di Porta Nuova n. 20, Milano
Tel. 338 7096962
Corso di Porta Nuova n. 20, Milano
Tel. 338 7096962