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Pagamento avvocato penalista - Versione stampabile

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Pagamento avvocato penalista - Gvmo211111 - 09-09-2023

Salve, ho avuto per la prima volta un problema con le legge ed ho iniziato un processo penale quindi mi è stato assegnato un avvocato d’ufficio. Nonostante abbia portato il mio isee quest’ultimo mi ha detto che non era valido per poter usufruire del libero patrocino e fin qui nessun problema per me, il danno l’avevo fatto quindi ho deciso di pagare di tasca mia facendo piccoli lavori. Arriva ora il mio dubbio, l’avvocato con un po’ di giochi di parole per tutto il processo mi ha chiesto soltanto 1000 euro, alla mia richiesta di pagarlo in qualche maniera tracciata non ne ha voluto sapere, e li ha voluti inizialmente 500 cash e il restante giustamente in due rate sempre cash. Ora io dopo il processo avrò qualche sorpresa? Può chiedermi più soldi o no? Visto che non abbiamo nessuna cosa scritta che dica che il complesso pattuito da lei era solo di 1000. Io ho questi dubbi e giustamente chiede qua perché sto iniziando a non fidarmi per nulla del mio avvocato


RE: Pagamento avvocato penalista - Avv. Matteo Cremonesi - 13-09-2023

Buongiorno,
fermo restando che, ai sensi dell’art. 29 del codice deontologico forense, l’avvocato dovrebbe emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto, lo stesso articolo prevede che è anche obbligato a tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e a consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.
Per tutelarti potresti quindi richiedergli per iscritto tale nota, facendo riferimento agli acconti già versati.
Quanto alla possibilità che ti richieda delle integrazioni, l’avvocato, come può richiedere la corresponsione di anticipi o acconti sull'onorario, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste o svolte, può richiedere - alla fine del processo (o grado di giudizio) - il saldo del compenso.
Ai sensi del citato art. 29, comma 4, l’avvocato non deve tuttavia richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere.
In mancanza di accordo con il cliente, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della Legge professionale (L. 247/2012) il compenso si quantifica sulla base dei parametri ministeriali.
Consultando tali parametri è possibile farsi quindi un idea di quanto potrà essere richiesto.
Spero di essere stato d’aiuto