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Buongiorno, vorrei una vostra opinione in merito ad una querela che mi è stata archiviata.
La querela riguardava il reato di truffa ed appropriazione indebita per un importo di 32.000 euro.
Venne presentata dopo oltre due anni dall'evento, ho dovuto tirare alle lunghe in attesa che la ditta mi finisse comunque i lavori e non potevo denunciarli in questo lasso di tempo.
In prima istanza è stata proposta l'archiviazione in quanto presentata ben oltre i 90 giorni previsti dalla legge. Tuttavia ho fatto opposizione appellandomi all'aggravante del grave danno patrimoniale di cui all'articolo 61 punto 7 del codice penale che sposterebbe la querela da "querela di parte" a "querela procedibile d'ufficio".
L'opposizione è stata respinta ma nella spiegazione del motivo del respingimento il giudice ha semplicemente confermato che è stata presentata tardi focalizzandosi solo su questo punto senza invece prendere in considerazione alcuna l'aggravante motivo di opposizione espressamente in essa indicato.
Sostanzialmente io non so se non l'ha letta, non l'ha presa in considerazione o chissà cos'altro, fatto sta che non ha dato spiegazione alcuna nei motivi dell'archiviazione in merito a questo punto.
Nella spiegazione dell'archiviazione ha comunque accertato i reati di truffa e di appropriazione indebita.
Ora vorrei fare una nuova querela focalizzandola esclusivamente su tale aggravante in modo che venga presa in considerazione ma vorrei sapere che rischi corro.
Presentando una seconda querela per la stessa motivazione mi esporrei al rischio di una controdenuncia per calunnia dato che ne è stata già accertata l'archiviazione sulla precedente denuncia.
Questa omissione del giudice che non prende in considerazione alcuna l'aggravante e non mi spiega il perchè mi lascia con questo dubbio ma vorrei sapere i rischi che corro ripresentando la denuncia. Grazie.
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Gent.mo,
per rispondere al Suo quesito occorrerebbe prendere visione del provvedimento di archiviazione, avverso il quale è possibile presentare reclamo al Tribunale in composizione monocratica, ma solo per vizi formali.
Potrebbe presentare nuova querela, questa volta argomentando meglio in merito alla procedibilità d'ufficio. Non corre rischio di denuncia per calunnia, visto che questa presuppone la consapevolezza dell'altrui innocenza.
Le rimane comunque la tutela civile, potendo agire in quella sede per ottenere ciò che è Suo.
Resto a Sua disposizione per una consulenza personalizzata.
(30-06-2020, 12:31)p.urbane@tiscali.it Ha scritto: Buongiorno, vorrei una vostra opinione in merito ad una querela che mi è stata archiviata.
La querela riguardava il reato di truffa ed appropriazione indebita per un importo di 32.000 euro.
Venne presentata dopo oltre due anni dall'evento, ho dovuto tirare alle lunghe in attesa che la ditta mi finisse comunque i lavori e non potevo denunciarli in questo lasso di tempo.
In prima istanza è stata proposta l'archiviazione in quanto presentata ben oltre i 90 giorni previsti dalla legge. Tuttavia ho fatto opposizione appellandomi all'aggravante del grave danno patrimoniale di cui all'articolo 61 punto 7 del codice penale che sposterebbe la querela da "querela di parte" a "querela procedibile d'ufficio".
L'opposizione è stata respinta ma nella spiegazione del motivo del respingimento il giudice ha semplicemente confermato che è stata presentata tardi focalizzandosi solo su questo punto senza invece prendere in considerazione alcuna l'aggravante motivo di opposizione espressamente in essa indicato.
Sostanzialmente io non so se non l'ha letta, non l'ha presa in considerazione o chissà cos'altro, fatto sta che non ha dato spiegazione alcuna nei motivi dell'archiviazione in merito a questo punto.
Nella spiegazione dell'archiviazione ha comunque accertato i reati di truffa e di appropriazione indebita.
Ora vorrei fare una nuova querela focalizzandola esclusivamente su tale aggravante in modo che venga presa in considerazione ma vorrei sapere che rischi corro.
Presentando una seconda querela per la stessa motivazione mi esporrei al rischio di una controdenuncia per calunnia dato che ne è stata già accertata l'archiviazione sulla precedente denuncia.
Questa omissione del giudice che non prende in considerazione alcuna l'aggravante e non mi spiega il perchè mi lascia con questo dubbio ma vorrei sapere i rischi che corro ripresentando la denuncia. Grazie.
Puoi inviare una richiesta di consulenza direttamente all'avvocato Mariano Acquaviva, che si impegnerà a rispondere alla tua richiesta di consulenza entro 5 giorni.
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Grazie per la risposta.
In sede civile ho fatto tutto per recuperare il mio credito ma la società era "vuota".
Con un decreto ingiuntivo ho provato tutte le strade e non vedendo nulla ho "deviato" verso una giustizia diversa, ossia punire il colpevole.
Comunque le mie azioni nell'altro senso hanno portato al fallimento della società.
Per quanto riguarda la querela sulla persona, che tra l'altro aveva messo come "prestanome" nella società la nuora e la moglie, ho la sua ammissione davanti a testimoni che ha usato i miei soldi per salvare un capannone industriale sul quale aveva lo sfratto esecutivo e nel quale viveva anche la figlia.
Di li lo stallo, non aveva più i soldi per continuare i miei lavori, ma quelli erano problemi suoi, io avevo un contratto di appalto e lui doveva usare quei soldi per me e non per i fatti suoi.
In aggiunta ai testimoni ho anche la registrazione dell'incontro in cui confessava dove erano andati a finire i miei soldi.
Considerando l'entità della cifra, non è possibile basarsi soltanto sulla data di presentazione della querela ma bisogna considerare anche l'aggravante del grave danno patrimoniale (art 61 punto 7).
Il giudice, nell'ordinanza di archiviazione, ha ribadito esclusivamente che il motivo della non procedibilità era quello della presentazione tardiva, ricalcando la prima archiviazione alla quale mi sono opposto.
Nell'opposizione è stata fatta specifica menzione all'aggravante ma nell'ordinanza finale non vi è traccia.
Almeno sapere che l'articolo 61 punto 7 non è un motivo valido in quanto la cifra non è ritenuta un grave danno patrimoniale ed invece nulla, come se nell'opposizione non l'avessi scritta.
So che quando si fa una stessa denuncia su un fatto per il quale è stata già chiesta l'archiviazione in passato, mi darebbe questa consapevolezza esponendomi alla beffa della controdenuncia per calunnia benchè nell'ordinanza di archiviazione il giudice ravvedeva comunque il reato, l'unica colpa è stata la tardiva presentazione.
Io vado in bestia che per colpa di un giudice "sbadato" io debba andare incontro a tutto questo. Inoltre non capisco perchè l'articolo 61 punto 7 non dia dei parametri precisi per poter individuare con esattezza ed in modo inappuntabile quando il danno per una persona è da considerarsi un grave danno patrimoniale.
E' chiaro che il parametro non può essere una cifra precisa perchè quello che rappresentano 32.000 euro per me non rappresentano la stessa cosa per Berlusconi ad esempio, ma stabilire un parametro in cui (per esempio) si calcoli in percentuale sulla base, che so, della differenza tra l'importo al netto delle imposte percepito nell'anno. Questo invece lascia tutto in balia dei giudici che, quando lo prendono in considerazione (non nel mio caso....) possono arbitrariamente stabilire se c'è grave danno patrimoniale o meno.
Ecco là che un mio conoscente mi ha raccontato che lui ha avuto riconosciuta tale aggravante per una cifra di 9.000 euro mentre per me, che ne ho 32.000, non si è neanche espresso!