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Acquisto auto con iva agevolata 4% disabile a seguito di sentenza del Tribunale
#1
Buon pomeriggio a tutti,
mia mamma, invalida al 100% con legge 104 art.3 comma 3, vorrebbe acquistare un'auto "adattata" per facilitare i suoi spostamenti.
Ho un problema di questo tipo.
L'invalidità non ci è stata concessa dalla commissione medica (che in prima istanza aveva respinto la richiesta), bensì a seguito di causa promossa contro l'INPS e che abbiamo vinto.
Essendoci soltanto una sentenza in cui il giudice omologa la relazione del ctu mancano le formule di rito previste nei verbali delle commissioni mediche.
Questo mi genera un pò di timore, forse immotivato, nel procedere all'acquisto.
La concessionaria è disponibile a procedere e sotto riporto il parere ricevuto dal loro service legale.
Peraltro, per maggior sicurezza, il medico del ssn mi ha fatto un certificato di collegamento tra difficoltà motorie e necessità di auto adattata.
A vostro parere posso procedere serenamente? Nel caso mi contestassero l'iva agevolata di solito quanto potrebbero essere le sanzioni?
Grazie mille.

VISTA LA SENTENZA E VISTA L'ASSOLUTA MANCANZA DELLE VOCI FISCALI IN OBBLIGO DAL 2012 NEL DECRETO DI OMOLOGA E NELLA RELAZIONE DEL CTU AL
GIUDICE SI RITIENE CHE QUANTO SEGUE DEBBA ESSERE CONFERMATO DALLA DIREZIONE REGIONALE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE INVIO, DA
PARTE DEL CLIENTE, DI ISTANZA DI INTERPELLO AL DIRETTORE REGIONALE STESSO NELLE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.
SE VOLETE PROCEDERE COME SEGUE VI DOVETE ASSUMERE LA RESPONSABILITA' DI EVENTUALI E POSSIBILI CONTESTAZIONI FUTURE A VOI PER L'IVA E AL
CLIENTE PER L'IRPEF.
ATTENZIONE: LA RELAZIONE DEL CTU AL GIUDICE (CHE RICONOSCE IL DIRITTO ALLA 104 MA NON ALLA INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO) PERMETTE LA
CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI MA CON ADATTAMENTO DELLA VETTURA.
il cliente ricade nella condizione di cui al punto 4.b.y. della tabella allegata per cui ha diritto alle agevolazioni ma con adattamento della vettura al SUO
TRASPORTO.

Inoltre:
• è presente il diritto all’esenzione dal pagamento IPT;
• la vettura deve essere intestata o all’avente diritto o alla persona che, dimostrandolo, lo ha a carico fiscale;
• la vettura non può essere cointestata;
• il pagamento della tassa di proprietà è demandato alle regole che la Regione, di appartenenza del cliente, ha deliberato.

N.B.: il CTU nella relazione che ha permesso al Giudice di emettere Sentenza di riconoscimento di “Handicap in situazione di gravità di cui alla Legge 104 art. 3 comma 3”
descrive una situazione motoria che può essere ricondotta alle “Ridotte o impedite capacità motorie permanenti” e, come da Legge 449/97, la vettura andrà adattata e
collaudata al trasporto del cliente e, poi, immatricolata.
NEL CASO SPECIFICO IL CTU HA RELAZIONATO AL GIUDICE METTENDO IN EVIDENZA, RISPETTO ALLE VOCI FISCALI DI CUI ALLE PAGINE SEGUENTI, UNA
SITUAZIONE MOTORIA CHE PUO’ RICONDURRE ALLE RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA’ MOTORIE, MA NON ALTRO.

TABELLA INTEGRATA CON LA CIRC. 21/E DEL 23.04.10: AVENTI DIRITTO
1 a) disabili psichici o mentali in possesso di Indennità di Accompagnamento e di legge 104/92 art. 3 comma 3 (mancando uno dei due requisiti il diritto decade) –
(il possesso dell’indennità di frequenza non da il diritto alle agevolazioni);
b) disabili psichici o mentali di cui al punto 5.1 della Circ. 21/E del 23.04.10 della Agenzia delle Entrate (senza adattamenti);
2 disabili sensoriali: (per qs casi non è richiesta la Certificazione di Legge 104/92 ma basta la 1^ Istanza di Invalidità):
a)- ipovedenti gravi (minimo 1/10 in entrambi gli occhi); b)- ciechi della legge 382/70; c)- sordomuti della legge 381/70;
3 disabili motori in possesso di patente speciale con obbligo di adattamenti per la guida (prescritti dalla Commissione Medica) (per qs casi non è richiesta la
Certificazione di Legge 104/92);
4 disabili motori (diagnosticati) che r icadano in una di qs. due condizioni:
a. disabili motori non in grado di guidare e non in possesso della legge 104/92 art. 3 comma 3 in tal caso è obbligatorio in tal caso è obbligatorio l’adattamento al
trasporto della vettura;
b. disabili motori non in grado di guidare e in possesso della legge 104/92 art. 3 comma 3, in questo caso esistono altre due sottospecie di precisazioni richieste
dalla norma:
x) con le “grave limitazione della capacità di deambulazione” o “pluriamputazioni” (certificate sulla stessa legge 104) - in tal caso non è obbligatorio
l’adattamento al trasporto della vettura;
y) con le “capacità motorie ridotte o impedite” (certificate sulla stessa Legge 104) ma in tal caso è, comunque, obbligatorio l’adattamento al trasporto della
vettura;
c. disabili motori non in grado di guidare e in possesso della legge 104/92 art. 3 comma 1, in questo caso, con disabilità motoria accertata, è obbligatorio
l’adattamento al trasporto della vettura.
d. disabili motori di cui al punto 5.2 della Circ. 21/E del 23.04.10 della Agenzia delle Entrate (senza adattamenti);
Le persone di cui ai punti 1), 3) e 4) sono esenti dal pagamento della IPT - Le persone di cui al punto 1b), 2) e 4d) non sono esenti dal pagamento della IPT
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#2
Salve,
potrebbe gentilmente indicarmi chi ha scritto il testo in maiuscolo in risposta al suo interpello.
Grazie
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