06-11-2020, 15:53
Buongiorno,
volevo sottoporre un quesito di interpretazione della recente ordinanza della Cassazione n. 20140 del 24/09/2020.
L'ordinanza riguarda l'esenzione dal pagamento IMU prima casa che stabilisce una interpretazione della definizione di Abitazione Principale.
Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 – Comma 3 da questa definizione: “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".
La definizione è stata formulata nell'ottica di annullamento delle esenzione per le "seconde case" con residenze fittizie (coniugi residenti in comuni diversi).
La Cassazione ha dato la seguente interpretazione: "in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente."
Significa che se i coniugi abitano i comuni diversi allora entrambi i coniugi non hanno diritto alla detrazione di abitazione principale?
Posso capire che valga per uno dei 2, ma non può essere che entrambi perdano il diritto come se nessuno dei 2 avesse una abitazione principale.
E se il nucleo familiare fosse composto anche da figli che hanno la dimora abituale in comuni diversi (per studio o per lavoro) ?
Si perderebbe ugualmente il diritto alla detrazione?
Secondo me come al solito le leggi vengo interpretate dai Comuni per "fare cassa", ma spero in una risposta/parere di un Esperto.
Grazie.
volevo sottoporre un quesito di interpretazione della recente ordinanza della Cassazione n. 20140 del 24/09/2020.
L'ordinanza riguarda l'esenzione dal pagamento IMU prima casa che stabilisce una interpretazione della definizione di Abitazione Principale.
Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 – Comma 3 da questa definizione: “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".
La definizione è stata formulata nell'ottica di annullamento delle esenzione per le "seconde case" con residenze fittizie (coniugi residenti in comuni diversi).
La Cassazione ha dato la seguente interpretazione: "in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente."
Significa che se i coniugi abitano i comuni diversi allora entrambi i coniugi non hanno diritto alla detrazione di abitazione principale?
Posso capire che valga per uno dei 2, ma non può essere che entrambi perdano il diritto come se nessuno dei 2 avesse una abitazione principale.
E se il nucleo familiare fosse composto anche da figli che hanno la dimora abituale in comuni diversi (per studio o per lavoro) ?
Si perderebbe ugualmente il diritto alla detrazione?
Secondo me come al solito le leggi vengo interpretate dai Comuni per "fare cassa", ma spero in una risposta/parere di un Esperto.
Grazie.