14-03-2018, 19:49
L'amministratore deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.
Se l'amministratore non adempie, è passibile di revoca giudiziaria.
Ma anche i condòmini devono fare la loro parte ed evitare che i tempi si dilunghino troppo, mancata presentazione dei bilanci dal 2012 è proprio eccessivo.
I condòmini hanno la possibilità di chiedere la convocazione di una assemblea seguendo le disposizioni dell'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile che al primo comma recita "L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può esser convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione."
L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.
La sola richiesta di convocazione di una assemblea con all'ordine del giorno l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, se disattesa, non risolverebbe il problema in quanto i condòmini non sarebbero in grado di redigere i suddetti bilanci, motivo per cui è meglio indicare quale punto all'ordine del giorno 'revoca/nomina amministratore'.
In questo caso, se la richiesta di convocazione di una assemblea fosse disattesa, i condòmini potrebbero autoconvocarsi ed in assemblea rimandare ad altra riunione l'approvazione dei bilanci ma procedendo alla nomina di un nuovo amministratore.
I bilanci vanno approvati una volta ottenuti tutti i chiarimenti richiesti ed è possibile chiederne la revisione.
In presenza di illeciti, è possibile procedere con una azione legale al fine di ottenere il risarcimento di eventuali danni ingiusti accertati causati dall'operato dell'amministratore.
Se l'amministratore non adempie, è passibile di revoca giudiziaria.
Ma anche i condòmini devono fare la loro parte ed evitare che i tempi si dilunghino troppo, mancata presentazione dei bilanci dal 2012 è proprio eccessivo.
I condòmini hanno la possibilità di chiedere la convocazione di una assemblea seguendo le disposizioni dell'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile che al primo comma recita "L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può esser convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione."
L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.
La sola richiesta di convocazione di una assemblea con all'ordine del giorno l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, se disattesa, non risolverebbe il problema in quanto i condòmini non sarebbero in grado di redigere i suddetti bilanci, motivo per cui è meglio indicare quale punto all'ordine del giorno 'revoca/nomina amministratore'.
In questo caso, se la richiesta di convocazione di una assemblea fosse disattesa, i condòmini potrebbero autoconvocarsi ed in assemblea rimandare ad altra riunione l'approvazione dei bilanci ma procedendo alla nomina di un nuovo amministratore.
I bilanci vanno approvati una volta ottenuti tutti i chiarimenti richiesti ed è possibile chiederne la revisione.
In presenza di illeciti, è possibile procedere con una azione legale al fine di ottenere il risarcimento di eventuali danni ingiusti accertati causati dall'operato dell'amministratore.