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BILANCI DA APPROVARE - Versione stampabile

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BILANCI DA APPROVARE - vice' - 14-03-2018

Mi chiedo e vi chiedo se “LA LEGGE E’ UGULAE PER TUTTI” come sta scritto in tutte le aule dei tribunali.
Io dico “NON PER TUTTI”.
I morosi di condominio vengono perseguitati dalla legge con le famose ingiunzioni che poi alla fine devono pagare.
Invece quando si diventa morosi, per colpa degli amministratori, perché non presentano entro i termini di legge i rendiconto annuali e bilancio consuntivo per l’approvazione e magari presentano la convocazione dell’assemblea per approva il bilancio consuntivo, mai stilato, dal 2012 al 2017, noi condomini cosa dobbiamo fare?
Se è ritenuta mancanza grave il non presentare i bilanci annuali, la legge dice che basta revocargli il mandato, senza fargli pagare nulla.
Quindi non è mancanza grave se no dovrebbe fargliela pagare e di brutto.
Quindi la legge non è più uguale per tutti, non fa pagare in egual misura le mancanze a chi le commette.
Per cui come stanno le cose?
Secondo voi dobbiamo approvare i bilanci passati?
Grazie


RE: BILANCI DA APPROVARE - MauroG. - 14-03-2018

L'amministratore deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

Se l'amministratore non adempie, è passibile di revoca giudiziaria.

Ma anche i condòmini devono fare la loro parte ed evitare che i tempi si dilunghino troppo, mancata presentazione dei bilanci dal 2012 è proprio eccessivo.

I condòmini hanno la possibilità di chiedere la convocazione di una assemblea seguendo le disposizioni dell'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile che al primo comma recita "L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può esser convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione."
L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.

La sola richiesta di convocazione di una assemblea con all'ordine del giorno l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, se disattesa, non risolverebbe il problema in quanto i condòmini non sarebbero in grado di redigere i suddetti bilanci, motivo per cui è meglio indicare quale punto all'ordine del giorno 'revoca/nomina amministratore'.
In questo caso, se la richiesta di convocazione di una assemblea fosse disattesa, i condòmini potrebbero autoconvocarsi ed in assemblea rimandare ad altra riunione l'approvazione dei bilanci ma procedendo alla nomina di un nuovo amministratore.

I bilanci vanno approvati una volta ottenuti tutti i chiarimenti richiesti ed è possibile chiederne la revisione.

In presenza di illeciti, è possibile procedere con una azione legale al fine di ottenere il risarcimento di eventuali danni ingiusti accertati causati dall'operato dell'amministratore.