Sei un avvocato? Contattaci qui per avere gratis il profilo personalizzato e la possibilità di rispondere alle domande nel forum come professionista abilitato.

Calunnia, ma senza prove a favore. Cosa fare?
#2
Buongiorno,
la situazione descritta sembrerebbe essere piuttosto complicata.
Per comprendere quale sia la strategia difensiva migliore bisognerebbe però avere accesso agli atti del procedimento.
Al di là del referto medico di Maria, il Pubblico Ministero potrebbe aver sentito a sommarie informazioni testimoniali il vicino Mauro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Bisognerebbe capire cosa ha dichiarato per comprendere se vale la pena tentare il giudizio.
Se per esempio le dichiarazioni verbalizzate da tale Mauro smentissero la versione di Maria, si potrebbe tentare un giudizio abbreviato (artt. 438 e ss. c.p.p.).
In tal caso, anche se non si riuscisse a “smontare” l’ipotesi accusatoria ed intervenga una condanna, la pena dovrebbe essere ridotta di un 1/3 (+1/6 in caso di rinuncia all’impugnazione).
Inoltre, se la pena così calcolata rimanesse sotto i 2 anni, si potrebbe richiedere la sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.: la pena non viene scontata e, laddove non si ripetano fatti analoghi per 5 anni, il reato viene dichiarato estinto dal giudice dell’esecuzione.
A seconda del reato contestato (un aggressione può essere contestata, a seconda dei casi, come percosse, lesioni lievi ovvero gravi, gravissime), anche laddove non si potesse produrre prove a discarico, bisognerebbe verificare – prima di un patteggiamento - se il reato è procedibile a querela. Se così fosse si potrebbe infatti ottenere un proscioglimento per condotte riparatorie (art. 162 ter c.p.) o per remissione della querela (art. 152 c.p.), ovviamente previo risarcimento della “vittima”.
Da qualche mese è possibile accedere anche ai programmi di giustizia riparativa (v. art. 129bis c.p.p.) e ottenere, nel caso di esito positivo del programma, la remissione tacita della querela (art. 152 c.p.) o, se il reato fosse procedibile d’ufficio, l’attenuazione della pena ex art. 62 c.p.
Un altre opzione, se non c’è possibilità di essere assolti nel merito, sarebbe anche la sospensione del procedimento con messa alla prova ex artt. 168bis c.p. e 464 bis e ss. c.p.p. Si tratta di lavori di pubblica utilità che, se svolti diligentemente, determinato – a determinate condizioni - il proscioglimento per estinzione del reato.
Spero di essere stato d’aiuto.
Avv. Matteo Cremonesi
Avv. Matteo Cremonesi
Corso di Porta Nuova n. 20, Milano
Tel. 338 7096962
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione
RE: Calunnia, ma senza prove a favore. Cosa fare? - da Avv. Matteo Cremonesi - 20-10-2023, 20:28