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Catene piramidali online
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Buongiorno,
l'art. 5 della Legge n. 173/2005 prevede che "sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura".
Quindi se l'obiettivo primario dell'organizzazione è quello di reclutare persone che investano denaro e non quello di trasferire beni e servizi, l'attività può dirsi illecita.
Ai sensi dell'art. 7 della legge citata il promotore ed organizzatore del cd. sistema piramidale è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
Come precisato dallo stesso art. 7, nei casi più gravi però (ad es. se si viene a scoprire che il prodotto che si dovrebbe vendere in realtà non esiste proprio e quindi l'unico ed esclusivo scopo dell'organizzazione è "tirare" dentro gente modi catena di Sant'Antonio) sussiste la truffa ai sensi dell'art. 640 c.p. (punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032).
Avv. Matteo Cremonesi
Avv. Matteo Cremonesi
Corso di Porta Nuova n. 20, Milano
Tel. 338 7096962
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RE: Catene piramidali online - da Avv. Matteo Cremonesi - 16-05-2024, 18:04
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