13-09-2023, 19:20
Buongiorno,
mentre il d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, si limita a prevedere all’art. 2 che «non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro…. che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per» i soli «reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione» (cfr. artt.28, 29, 32-ter, 32-quater e 317-bis c.p.), il D.lgs 165/2001 sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche prevede all’art. 35, comma 6, che ai fini delle assunzioni di personale presso il Ministero degli affari esteri, è necessario il requisito della «condotta incensurabile».
Questo per effetto del rinvio operato dal citato art. 35, comma 6, all’art. 26 L. 53/1989 (sugli appartenenti alle forze dell’ordine) e da questo alle norme in materia di accesso alla magistratura e quindi anche all’art. 2, comma 2, lett. b-bis D.lgs 160/2006.
Per l’estrema delicatezza dei ruoli che i vincitori del concorso andranno ad assumere, il Legislatore vuole infatti che i candidati siano di «illibata condotta civile, morale e politica» (così il previgente art. 8 R.D 30 gennaio 1941, n. 12).
Il Consiglio di Stato ha più volte precisato che il requisito della condotta incensurabile è oggetto di ampia discrezionalità, riguardando il merito dell'azione amministrativa, ed è quindi sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo i casi di palese abnormità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento degli atti o violazione delle norme procedurali (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 17 gennaio 2023, n.605)
La casistica giurisprudenziale ci insegna che nel concetto di condotta “censurabile” è stato fatto rientrare l’essere stato indagato o processato per il reato militare di ingiuria, per l’alterazione di certificati medici, per porto abusivo di coltello o per una rissa fuori da scuola nonché l’essere stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti (e quindi per un mero illecito amministrativo). Possono rilevare anche singoli episodi che non hanno avuto conseguenze penali e finanche molto risalenti nel tempo.
Se tanto è vero, con una sentenza di condanna a carico non è quindi possibile dichiarare di «essere di condotta incensurabile» senza rendere una dichiarazione mendace (e rischiare nella peggiore delle ipotesi un procedimento per il reato di cui all’art. 495 c.p.), specie ove si consideri che la condanna è agevolmente rintracciabile dall’Amministrazione.
Ed invero, l’istituto della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale di cui agli artt. 175 c.p. riguarda il solo certificato richiedibile dai privati di cui all’art. 24 d.p.r. 303/2002 (ad es. quello che si richiedere per un lavoro nel settore privato) e non quello – previsto all’art. 3 del cit. decreto presidenziale - richiedibile dall’Autorità Giudiziaria ai fini di giustizia o accessibile alla Pubblica Amministrazione e gli enti che gestiscono servizi pubblici.
Un precedente a carico, così come un procedimento pendente o una segnalazione per detenzione di stupefacenti, non possono però ritenersi una causa di esclusione automatica dal concorso pubblico.
Per i procedimenti pendenti una simile interpretazione contesterebbe infatti con la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 12 giugno 2023, n.5740).
Quanto ai precedenti (penali o di polizia) è stato il Consiglio di Stato ad affermare esplicitamente che “nella valutazione dell'incensurabilità della condotta, richiesta per alcuni concorsi pubblici, la pubblica amministrazione non può automaticamente escludere il candidato che abbia un solo e isolato precedente pregiudizievole, senza considerare la collocazione temporale del fatto, l'unicità dell'episodio di vita, la condizione di minore età e tutti gli altri elementi concreti che assumono specifica rilevanza” (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 agosto 2016, n. 3621).
In altri termini, l’Amministrazione per escludere un candidato da un concorso pubblico dovrebbe in ogni caso chiarire perché la condotta del candidato sia tale da non consentire nell'attualità un giudizio (prognostico) favorevole sulla sua persona, tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere, specie quando si tratti di fatti risalenti o commessi in giovane età e in assenza di altri episodi rilevanti.
Spero di essere stato di aiuto.
mentre il d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, si limita a prevedere all’art. 2 che «non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro…. che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per» i soli «reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione» (cfr. artt.28, 29, 32-ter, 32-quater e 317-bis c.p.), il D.lgs 165/2001 sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche prevede all’art. 35, comma 6, che ai fini delle assunzioni di personale presso il Ministero degli affari esteri, è necessario il requisito della «condotta incensurabile».
Questo per effetto del rinvio operato dal citato art. 35, comma 6, all’art. 26 L. 53/1989 (sugli appartenenti alle forze dell’ordine) e da questo alle norme in materia di accesso alla magistratura e quindi anche all’art. 2, comma 2, lett. b-bis D.lgs 160/2006.
Per l’estrema delicatezza dei ruoli che i vincitori del concorso andranno ad assumere, il Legislatore vuole infatti che i candidati siano di «illibata condotta civile, morale e politica» (così il previgente art. 8 R.D 30 gennaio 1941, n. 12).
Il Consiglio di Stato ha più volte precisato che il requisito della condotta incensurabile è oggetto di ampia discrezionalità, riguardando il merito dell'azione amministrativa, ed è quindi sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo i casi di palese abnormità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento degli atti o violazione delle norme procedurali (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 17 gennaio 2023, n.605)
La casistica giurisprudenziale ci insegna che nel concetto di condotta “censurabile” è stato fatto rientrare l’essere stato indagato o processato per il reato militare di ingiuria, per l’alterazione di certificati medici, per porto abusivo di coltello o per una rissa fuori da scuola nonché l’essere stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti (e quindi per un mero illecito amministrativo). Possono rilevare anche singoli episodi che non hanno avuto conseguenze penali e finanche molto risalenti nel tempo.
Se tanto è vero, con una sentenza di condanna a carico non è quindi possibile dichiarare di «essere di condotta incensurabile» senza rendere una dichiarazione mendace (e rischiare nella peggiore delle ipotesi un procedimento per il reato di cui all’art. 495 c.p.), specie ove si consideri che la condanna è agevolmente rintracciabile dall’Amministrazione.
Ed invero, l’istituto della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale di cui agli artt. 175 c.p. riguarda il solo certificato richiedibile dai privati di cui all’art. 24 d.p.r. 303/2002 (ad es. quello che si richiedere per un lavoro nel settore privato) e non quello – previsto all’art. 3 del cit. decreto presidenziale - richiedibile dall’Autorità Giudiziaria ai fini di giustizia o accessibile alla Pubblica Amministrazione e gli enti che gestiscono servizi pubblici.
Un precedente a carico, così come un procedimento pendente o una segnalazione per detenzione di stupefacenti, non possono però ritenersi una causa di esclusione automatica dal concorso pubblico.
Per i procedimenti pendenti una simile interpretazione contesterebbe infatti con la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 12 giugno 2023, n.5740).
Quanto ai precedenti (penali o di polizia) è stato il Consiglio di Stato ad affermare esplicitamente che “nella valutazione dell'incensurabilità della condotta, richiesta per alcuni concorsi pubblici, la pubblica amministrazione non può automaticamente escludere il candidato che abbia un solo e isolato precedente pregiudizievole, senza considerare la collocazione temporale del fatto, l'unicità dell'episodio di vita, la condizione di minore età e tutti gli altri elementi concreti che assumono specifica rilevanza” (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 agosto 2016, n. 3621).
In altri termini, l’Amministrazione per escludere un candidato da un concorso pubblico dovrebbe in ogni caso chiarire perché la condotta del candidato sia tale da non consentire nell'attualità un giudizio (prognostico) favorevole sulla sua persona, tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere, specie quando si tratti di fatti risalenti o commessi in giovane età e in assenza di altri episodi rilevanti.
Spero di essere stato di aiuto.
Avv. Matteo Cremonesi
Corso di Porta Nuova n. 20, Milano
Tel. 338 7096962
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