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Salve. È da alcuni anni che un familiare straniero è venuto ad abitare da me. Inizialmente si pensava sarebbe stata cosa di poco tempo, giusto il tempo che gli rilasciassero il permesso di soggiorno e si trovasse un lavoro, dunque si è fatto fare la residenza da me. Col tempo però è diventato sempre più chiaro che avesse solo intenzione di parassitare a casa mia senza alcuna intenzione di lavorare (i lavori che gli trovai li lasciò dopo alcuni mesi perché li trovava troppo faticosi). Recentemente ha iniziato anche a fumare regolarmente hashish in garage, che poi salendo entra dalla finestra di mia figlia in camera sua, e l'ho trovato ubriaco in garage, stordito per terra col suo vomito sul divano. La domanda ora è, è possibile chiedere di farlo espellere da casa mia con effetto immediato? Rammento anche che si tratta di un 50 pregiudicato con precedenti penali, che venne in Italia originariamente per vie clandestine, e che, alla richiesta di mio figlio di andarsene per ciò che ha commesso (ciò che ho menzionato è poco rispetto a tutto ciò che ha commesso negli anni, tra furti e danneggiamento di proprietà privata), lo ha minacciato addirittura di ucciderlo decapitandolo. Insomma, farebbe.di tutto piuttosto che trovarsi un lavoro e ad andarsene a vivere per conto suo, preferisce starsene ogni giorno sul nostro divano a trafficare sul cellulare. Pensavamo di pazientare, ma a quanto pare non ha alcuna intenzione di andarsene, e quando sta qui è solo a danno nostro, quindi, dato il soggetto, è possibile richiedere un allontanamento immediato?
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Buongiorno,
considerato che si tratta di un familiare convivente che assume regolarmente droga entro le mura domestiche e che si è reso responsabile di episodi di minaccia nei confronti degli altri conviventi, si potrebbe valutare la strada degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.
Si tratta di misure civili adottabili pacificamente nel caso di aggressioni verbali e minacce (così Tribunale di Bari, 7 dicembre 2001, in Dejure), oltre che nel caso di abuso di sostanze.
Nel dettaglio, l’art. 342-bis cod. civ., stabilisce che «quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342 ter».
Il richiamato art. art. 342 ter cod. civ. (così come l’art. 473 bis 70 c.p.c) prevede in particolare che il Giudice può ordinare a chi ha tenuto la condotta pregiudizievole «la cessazione della stessa condotta e l'allontanamento dalla casa familiare» o addirittura, «ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante», ed in particolare al luogo di lavoro e/o domicilio proprio e/o di prossimi congiunti.
Il Giudice può altresì disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare e, ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione degli ordini di protezione, chiedere l'ausilio della forza pubblica e/o dell'ufficiale sanitario.
Spero di essere stato di aiuto.
Avv. Matteo Cremonesi
Avv. Matteo Cremonesi
Corso di Porta Nuova n. 20, Milano
Tel. 338 7096962