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spese straordinarie condominio
#1
Buongiorno. Sto acquistando un piccolo appartamento e solo dopo aver sottoscritto il compromesso ho ricevuto dall'amministratore la notizia che nel corso dell'assemblea ordinaria i condomini hanno dato mandato ad un tecnico di redigere un capitolato per la definizione delle spese straordinarie collegate all' adeguamento alle leggi vigenti dell'impianto elettrico condominiale. Solo in seguito l'assemblea chiedera' dei preventivi per l'esecuzione dei lavori e solo in seguito l'assemblea decidera' se e a chi dare mandato di esecuzione. La mia domanda e': a chi e in che misura spettano queste spese, al venditore o all'acquirente? Secondo logica al venditore dovrebbe cadere l'onere della fattura del tecnico per il capitolato e all'acquirente le successive spese legate alle delibere condominiali. Ma la legge cosa indica a proposito?
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#2
(06-12-2022, 12:54)Giulietta Ha scritto: Buongiorno. Sto acquistando un piccolo appartamento e solo dopo aver sottoscritto il compromesso ho ricevuto dall'amministratore la notizia che nel corso dell'assemblea ordinaria i condomini hanno dato mandato ad un tecnico di redigere un capitolato per la definizione delle spese straordinarie collegate all' adeguamento alle leggi vigenti dell'impianto elettrico condominiale. Solo in seguito l'assemblea chiedera' dei preventivi per l'esecuzione dei lavori e solo in seguito l'assemblea decidera' se e a chi dare mandato di esecuzione. La mia domanda e': a chi e in che misura spettano queste spese, al venditore o all'acquirente? Secondo logica al venditore dovrebbe cadere l'onere della fattura del tecnico per il capitolato e all'acquirente le successive spese legate alle delibere condominiali. Ma la legge cosa indica a proposito?

Rispondo citando una sentenza recente.

Tribunale Roma, Sez. V, Sentenza, 01/06/2021, n. 9566

In caso di vendita di un'unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione od innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di talché, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp.att.c.c.

Avv. Stefano Duchemino
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#3
Grazie
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