16-05-2024, 23:32
Buonasera ed un saluto e ringraziamento a tutti gli utenti e moderatori che vorranno rispondermi. Sono un inquilino in affitto di un immobile con contratto 3+2 con cedolare secca dal ottobre 2014. Nel mese di ottobre 2023 si è proceduto al mio 4°rinnovo. Il contratto scadrà il prossimo 30 settembre 2025. Ora il mio padrone di casa intende vendere casa tramite agenzia, la quale mi comunica ed insiste che in caso di vendita il termine di rilascio è di 6 mesi (con apposita comunicazione) dalla vendita; quindi anticipatamente alla naturale data di scadenza del contratto (30 settembre 2025). La mia domanda è: dovrò lasciare casa nel termine di 6 mesi successivi la vendita o comunque ho diritto a rimanere in appartamento fine a scadenza contratto?
Come indicato sul vostro sito all'articolo seguente:
https://www.laleggepertutti.it/195061_di...a-immobile
"La legge [1] consente al locatore di rifiutare il primo rinnovo automatico del contratto (per altri 4 anni nel contratto “4+4” o di altri 2 nel contratto “3+2”) al verificarsi di sette ipotesi. Tra questi vi è la vendita a terzi dell’immobile locato. In pratica, se alla fine del primo quadriennio (nel contratto a canone libero) o del primo triennio (nel contratto a canone concordato) il padrone di casa decide di vendere l’immobile può rifiutarsi di rinnovare il contratto.
Ma se l’esigenza di vendere l’immobile si verifica anteriormente alla prima scadenza (ossia prima dello scadere del 4° o del 3° anno) non è possibile dare disdetta anticipata e, quindi, anche in caso di vendita dell’immobile, l’inquilino ha diritto a rimanere all’interno, salvo poi dare disdetta in prossimità del primo rinnovo.
Allo stesso modo, se l’esigenza di vendere l’immobile si verifica successivamente alla prima scadenza (ossia dopo il rinnovo automatico, sia esso il primo o uno qualsiasi), non è possibile dare disdetta anticipata. Per cui due saranno le alternative: o il padrone di casa vende l’immobile con tutto l’inquilino dentro che avrà diritto a rimanervi fino alla scadenza naturale del contratto, oppure attende la scadenza del contratto e sei mesi prima dà disdetta con raccomandata a.r.
Ho cecato di studiare anche la L. 9 dicembre 1998, n. 431 e ho contattato già un Legale. Su vari siti però ricevo informazioni contrastanti. (chi dice dopo 6 mesi, chi dice a fine contratto. Grazie per le risposte.
Come indicato sul vostro sito all'articolo seguente:
https://www.laleggepertutti.it/195061_di...a-immobile
"La legge [1] consente al locatore di rifiutare il primo rinnovo automatico del contratto (per altri 4 anni nel contratto “4+4” o di altri 2 nel contratto “3+2”) al verificarsi di sette ipotesi. Tra questi vi è la vendita a terzi dell’immobile locato. In pratica, se alla fine del primo quadriennio (nel contratto a canone libero) o del primo triennio (nel contratto a canone concordato) il padrone di casa decide di vendere l’immobile può rifiutarsi di rinnovare il contratto.
Ma se l’esigenza di vendere l’immobile si verifica anteriormente alla prima scadenza (ossia prima dello scadere del 4° o del 3° anno) non è possibile dare disdetta anticipata e, quindi, anche in caso di vendita dell’immobile, l’inquilino ha diritto a rimanere all’interno, salvo poi dare disdetta in prossimità del primo rinnovo.
Allo stesso modo, se l’esigenza di vendere l’immobile si verifica successivamente alla prima scadenza (ossia dopo il rinnovo automatico, sia esso il primo o uno qualsiasi), non è possibile dare disdetta anticipata. Per cui due saranno le alternative: o il padrone di casa vende l’immobile con tutto l’inquilino dentro che avrà diritto a rimanervi fino alla scadenza naturale del contratto, oppure attende la scadenza del contratto e sei mesi prima dà disdetta con raccomandata a.r.
Ho cecato di studiare anche la L. 9 dicembre 1998, n. 431 e ho contattato già un Legale. Su vari siti però ricevo informazioni contrastanti. (chi dice dopo 6 mesi, chi dice a fine contratto. Grazie per le risposte.