26-10-2020, 14:55
Buongiorno a tutti, scrivo in merito alla recente ordinanza della regione Piemonte, in tema di spostamenti in orario "coprifuoco" che sono vietati dalle ore 23 all ore 5 del giorno successivo.
Nell'ordinanza si legge:
"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio della Regione Piemonte, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza
ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza"
Questo fa intendere che il rientro presso il proprio domicilio sia sempre consentito, quindi per esempio se una persona esce per andare a trovare degli amici, e lo fa prima delle ore 23, ma deve poi ovviamente rientrare presso il proprio domicilio, pare possa farlo anche dopo le ore 23.
C'è qualcosa che mi sfugge?
Nell'ordinanza si legge:
"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio della Regione Piemonte, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza
ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza"
Questo fa intendere che il rientro presso il proprio domicilio sia sempre consentito, quindi per esempio se una persona esce per andare a trovare degli amici, e lo fa prima delle ore 23, ma deve poi ovviamente rientrare presso il proprio domicilio, pare possa farlo anche dopo le ore 23.
C'è qualcosa che mi sfugge?