24-08-2025, 16:35
Si legge in questa sentenza contribuendo anche finanziariamente all'acquisto, ma se la sostenza non viene acquistata?
Il che, come riportato, non è consentito.
4. La doglianza, inoltre, oblitera che la Corte di appello pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, ha sottolineato che allontanato da una comunità di recupero e poi rientratovi (evidentemente portando con sé sostanza illecita), era stato più volte notato da un'operatrice recarsi ripetutamente nel giardino della struttura, alla ricerca frenetica di qualcosa; il sospetto che lo stesso potesse introdurre stupefacente nella comunità, poi, aveva trovato piena conferma nelle affermazioni di vari ragazzi li in terapia (Francesco Mascetti 06-02-1991 Ascoli Piceno, Emanuele Melchiorre 28-02-1991 Ascoli Piceno, Andrea Ciarresi il 11-03-2009), che avevano affermato di aver ricevuto eroina proprio dal ricorrente, uno di essi (Melchiorre) fornendo le siringhe.
5. In forza di tali elementi fattuali non certo suscettibili di nuovo esame in questa sede la Corte di merito ha quindi escluso la tesi dell'uso di gruppo, difettandone i presupposti. Ed invero, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/1/2013, Galluccio, Rv. 255258; tra le altre, Sez. 4, n. 6782 del 23/1/2014, Cheggour, Rv. 259285); orbene, la sentenza impugnata - con motivazione logica e fondata su oggettive risultanze istruttorie ha riscontrato che di questi requisiti difettavano, con apprezzabile sicurezza, tanto il secondo, quanto (e soprattutto) l'ultimo, sì da doversi escludere fondatezza alla tesi anche qui riproposta.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Il che, come riportato, non è consentito.
4. La doglianza, inoltre, oblitera che la Corte di appello pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, ha sottolineato che allontanato da una comunità di recupero e poi rientratovi (evidentemente portando con sé sostanza illecita), era stato più volte notato da un'operatrice recarsi ripetutamente nel giardino della struttura, alla ricerca frenetica di qualcosa; il sospetto che lo stesso potesse introdurre stupefacente nella comunità, poi, aveva trovato piena conferma nelle affermazioni di vari ragazzi li in terapia (Francesco Mascetti 06-02-1991 Ascoli Piceno, Emanuele Melchiorre 28-02-1991 Ascoli Piceno, Andrea Ciarresi il 11-03-2009), che avevano affermato di aver ricevuto eroina proprio dal ricorrente, uno di essi (Melchiorre) fornendo le siringhe.
5. In forza di tali elementi fattuali non certo suscettibili di nuovo esame in questa sede la Corte di merito ha quindi escluso la tesi dell'uso di gruppo, difettandone i presupposti. Ed invero, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/1/2013, Galluccio, Rv. 255258; tra le altre, Sez. 4, n. 6782 del 23/1/2014, Cheggour, Rv. 259285); orbene, la sentenza impugnata - con motivazione logica e fondata su oggettive risultanze istruttorie ha riscontrato che di questi requisiti difettavano, con apprezzabile sicurezza, tanto il secondo, quanto (e soprattutto) l'ultimo, sì da doversi escludere fondatezza alla tesi anche qui riproposta.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

