01-07-2020, 13:42
Buongiorno, innanzitutto ringrazio per avermi ammesso al forum e per il lavoro che fate quotidianamente,
ho 25 e sono studente universitario presso l'Università di Padova e la questione che vorrei porre alla Vostra attenzione è inerente al mio diritto alla quota di pensione di reversibilità di mio padre, venuto a mancare in data 06/11/2019. La problematica è dovuta al fatto che, al momento del decesso del dante causa, io non risultavo più formalmente iscritto all'università, in quanto avevo conseguito il diploma di laurea magistrale a luglio dello stesso anno, perfettamente nei tempi di corso. Mi sono nuovamente iscritto all'università, alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, in data 17/01/2020, dopo aver sostenuto, a dicembre 2019, l'esame di accesso al corso.
Purtroppo, però, e a mio avviso ingiustamente, la mia domanda per la quota del 20% della pensione di reversibilità spettante a figli superstiti studenti universitari fino a 26 anni è stata rigettata dall'INPS in quanto, al momento del decesso di mio padre, non risultavo iscritto ad alcun corso di laurea. Il problema è che io non avevo materialmente la possibilità di iscrivermi prima alla Scuola di Specializzazione, in quanto le preimmatricolazioni si sono aperte solo a metà novembre (la mia domanda è stata presentata in data 28/11) e l'immatricolazione vera e propria solo dopo lo svolgimento di una prova d'accesso, essendo il corso di specializzazione in oggetto a numero chiuso. Pertanto, mi sarebbe stato impossibile immatricolarmi prima della data del 17/01/2020 e, di conseguenza, non mi sembra corretto che la mia domanda venga negata di fronte a eventi di forza maggiore. Inoltre, come specifica la circolare INPS 185/2015 "Linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti" punto 4.3, se è vero che l'anno accademico è calcolato dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, è altresì indicato che, cito testualmente, "in caso di morte del genitore nel periodo di vacatio studii tra due differenti ordini di studio […] il figlio o equiparato conserva lo status di studente ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, a condizione che l'iscrizione, successiva alla data del decesso del genitore, avvenga, senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista per l'iscrizione
ho 25 e sono studente universitario presso l'Università di Padova e la questione che vorrei porre alla Vostra attenzione è inerente al mio diritto alla quota di pensione di reversibilità di mio padre, venuto a mancare in data 06/11/2019. La problematica è dovuta al fatto che, al momento del decesso del dante causa, io non risultavo più formalmente iscritto all'università, in quanto avevo conseguito il diploma di laurea magistrale a luglio dello stesso anno, perfettamente nei tempi di corso. Mi sono nuovamente iscritto all'università, alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, in data 17/01/2020, dopo aver sostenuto, a dicembre 2019, l'esame di accesso al corso.
Purtroppo, però, e a mio avviso ingiustamente, la mia domanda per la quota del 20% della pensione di reversibilità spettante a figli superstiti studenti universitari fino a 26 anni è stata rigettata dall'INPS in quanto, al momento del decesso di mio padre, non risultavo iscritto ad alcun corso di laurea. Il problema è che io non avevo materialmente la possibilità di iscrivermi prima alla Scuola di Specializzazione, in quanto le preimmatricolazioni si sono aperte solo a metà novembre (la mia domanda è stata presentata in data 28/11) e l'immatricolazione vera e propria solo dopo lo svolgimento di una prova d'accesso, essendo il corso di specializzazione in oggetto a numero chiuso. Pertanto, mi sarebbe stato impossibile immatricolarmi prima della data del 17/01/2020 e, di conseguenza, non mi sembra corretto che la mia domanda venga negata di fronte a eventi di forza maggiore. Inoltre, come specifica la circolare INPS 185/2015 "Linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti" punto 4.3, se è vero che l'anno accademico è calcolato dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, è altresì indicato che, cito testualmente, "in caso di morte del genitore nel periodo di vacatio studii tra due differenti ordini di studio […] il figlio o equiparato conserva lo status di studente ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, a condizione che l'iscrizione, successiva alla data del decesso del genitore, avvenga, senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista per l'iscrizione