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Il quindicesimo anniversario della Legge n. 54 del 2006
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Sette giorni fa, lo scorso 8 febbraio, è ricorso il quindicesimo anniversario della Legge n. 54 del 2006, che ha innovato profondamente la materia sull'affidamento dei minori, invertendo sostanzialmente il rapporto di regola ed eccezione tra il previgente affidamento esclusivo e congiunto, introducendo, con il comma 2 dell'art. 155 c.c., alla luce dell'obiettivo della valorizzazione del diritto alla bigenitorialità del minore, inteso come diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche in caso di crisi della coppia, e nello spirito della Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la l. 27 maggio 1991, il criterio prioritario della valutazione dell'affidamento a entrambi i genitori, ovverosia dell'affidamento condiviso. L'affidamento condiviso si distingue nettamente dal precedente affidamento congiunto: infatti l'affidamento condiviso prevede la ripartizione tra i genitori dei compiti di cura ed educazione dei minori, non essendo necessaria ovviamente la parità di permanenza dei figli con ciascun genitore nè la dualità della residenza, mentre l'affidamento congiunto vede i genitori esercitare il loro ruolo assieme, a mani unite. L'impianto della legge n. 54 del 2006 è stato sostanzialmente mantenuto dal d. legisl. n. 154 del 2013 che, in seguito alla riforma dell'istituto della filiazione, ha abrogato l'art. 155 c.c., sostituendolo con l'art. 337-ter c.c.. La ripartizione dei compiti genitoriali si riflette nell'esercizio della responsabilità genitoriale, che deve essere esercitata da entrambi (art. 337-ter, comma 3), anche se opportunamente la stessa norma prevede che il giudice possa stabilire che la responsabilità genitoriale venga esercitata separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione; ovverosia, può essere concesso a ciascun genitore di adottare autonomamente le decisioni di natura routinaria. Va sottolineato, inoltre, che l'art. 337-ter, comma 3, privilegia in materia di affidamento la soluzione concertata tra i genitori; infatti, il giudice deve prendere atto degli accordi dei genitori, purchè non siano in contrasto con l'interesse superiore dei figli. L'affidamento esclusivo, regolato dall'art. 337-quater c.c., è disposto solo quando l'affidamento anche all'altro coniuge è contrario all'interesse del minore, ed è diventata quindi, per effetto della legge 54, l'ipotesi residuale.
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