26-01-2022, 19:59
Avevo un contratto telefonico con Tiscali con la clausola “uno sconto per sempre” che mi è stato poi modificato con una modifica unilaterale.
Non ritenendo giusto essere stato indotto a cambiare gestore con l’offerta di una clausola contrattuale specifica poi modificata, per una questione di principio ad aprile 2020 porto la questione davanti al giudizio del Corecom Lombardia.
Con Definizione GU14/326982/2020 (pubblicata 12/2021) il ricorso è stato rigettato per il seguente motivo:
“...per orientamento consolidato dell’Autorità gli operatori hanno facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali sotto ogni profilo. La legge gli attribuisce lo ius variandi”
Nelle considerazioni avevo specificato di non mettere in discussione l’art.70 ma che lo stesso non poteva essere applicato nel caso in questione infatti:
L’AGCM – PS8591 provvedimento 24795 sottolinea che la formula “per sempre” rende inapplicabile l’art. 70 (modifica unilaterale) del codice delle comunicazioni elettroniche. Perchè in questo caso, con questo giudizio, lo si rende invece applicabile?
Inoltre non è stata fornita risposta ad altri rilievi avanzati:
1 – Il contratto telefonico sottoscritto consta di due parti: un formulario standard e una clausola contrattuale specifica “per sempre”. L’articolo 1342 (contratto concluso mediante moduli o formulari) recita che le clausole specifiche sono predominanti su quelle standard. (che si richiamano all’art.70)
2 – L’art. 1372 (Efficacia del contratto) recita “Il contratto ha forza di legge fra le parti”
3 – Gli art. 1366 – 1368 – 1370 sottolineano che i contratti vanno interpretati secondo la buona fede e in caso di dubbio vanno interpretati a favore del cliente.
Alla luce delle interpretazioni succitate ed alle più dettagliate argomentazioni espresse nella domanda, sono rimasto piuttosto deluso dalla Definizione del Corecom, più che un analisi di ampio respiro mi sembra un aggrapparsi ad un unico articolo interpretandolo secondo necessità.
Con questa interpretazione che senso ha sottoscrivere un contratto se la controparte può, in qualsiasi momento, in barba a quanto ha sottoscritto, variare corrispettivi e durata, mandando una semplice modifica unilaterale di contratto? Che senso ha scrivere su di un contratto che durerà un anno, due anni o “per sempre” se poi lo si può variare quando si vuole?
Perché le leggi (o le interpretazioni delle stesse) devono sempre favorire chi è gia forte contrattualmente e non la parte più debole?
E se per caso dovesse essere giusta la mia interpretazione della normativa non posso fare più nulla perché un eventuale ricorso presso il Tar del Lazio o altro percorso avrebbe costi proibitivi.
Bah che dire, mi sento preso in giro, ed alla grande.
Non ritenendo giusto essere stato indotto a cambiare gestore con l’offerta di una clausola contrattuale specifica poi modificata, per una questione di principio ad aprile 2020 porto la questione davanti al giudizio del Corecom Lombardia.
Con Definizione GU14/326982/2020 (pubblicata 12/2021) il ricorso è stato rigettato per il seguente motivo:
“...per orientamento consolidato dell’Autorità gli operatori hanno facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali sotto ogni profilo. La legge gli attribuisce lo ius variandi”
Nelle considerazioni avevo specificato di non mettere in discussione l’art.70 ma che lo stesso non poteva essere applicato nel caso in questione infatti:
L’AGCM – PS8591 provvedimento 24795 sottolinea che la formula “per sempre” rende inapplicabile l’art. 70 (modifica unilaterale) del codice delle comunicazioni elettroniche. Perchè in questo caso, con questo giudizio, lo si rende invece applicabile?
Inoltre non è stata fornita risposta ad altri rilievi avanzati:
1 – Il contratto telefonico sottoscritto consta di due parti: un formulario standard e una clausola contrattuale specifica “per sempre”. L’articolo 1342 (contratto concluso mediante moduli o formulari) recita che le clausole specifiche sono predominanti su quelle standard. (che si richiamano all’art.70)
2 – L’art. 1372 (Efficacia del contratto) recita “Il contratto ha forza di legge fra le parti”
3 – Gli art. 1366 – 1368 – 1370 sottolineano che i contratti vanno interpretati secondo la buona fede e in caso di dubbio vanno interpretati a favore del cliente.
Alla luce delle interpretazioni succitate ed alle più dettagliate argomentazioni espresse nella domanda, sono rimasto piuttosto deluso dalla Definizione del Corecom, più che un analisi di ampio respiro mi sembra un aggrapparsi ad un unico articolo interpretandolo secondo necessità.
Con questa interpretazione che senso ha sottoscrivere un contratto se la controparte può, in qualsiasi momento, in barba a quanto ha sottoscritto, variare corrispettivi e durata, mandando una semplice modifica unilaterale di contratto? Che senso ha scrivere su di un contratto che durerà un anno, due anni o “per sempre” se poi lo si può variare quando si vuole?
Perché le leggi (o le interpretazioni delle stesse) devono sempre favorire chi è gia forte contrattualmente e non la parte più debole?
E se per caso dovesse essere giusta la mia interpretazione della normativa non posso fare più nulla perché un eventuale ricorso presso il Tar del Lazio o altro percorso avrebbe costi proibitivi.
Bah che dire, mi sento preso in giro, ed alla grande.