29-02-2024, 20:27
Lo scorso anno, si doveva deliberare in merito a (necessari) lavori di riqualificazione balconi per il nostro condominio - composto da due edifici 'gemelli'. Siccome c'erano state molte accese discussioni fra i condòmini dei due fabbricati (quelli della palazzina A erano a maggioranza favorevoli per eseguirli nel loro stabile; mentre quelli della B erano prevalentemente contrari ad effettuarli nel loro), l'amministratore - anche in virtù dell'articolo 1123 - 3° comma C. civile - ha convocato un'assemblea straordinaria per ciascuno dei due edifici. L'edificio A si è riunito alle ore 19,30 ed ha poi deliberato in favore dell'esecuzione lavori. Quelli del B invece, riunitisi subito dopo, hanno respinto la proposta/preventivo (che, per entrambi gli stabili, era stata presentata da un'unica impresa). Una condòmina (fra l'altro del nostro edificio A) ha contestato all'amministratore (e al sottoscritto, che glie lo aveva suggerito) il fatto di aver convocato due assemblee separate. Accusando addirittura entrambi di aver fatto un grosso illecito; forse, a suo dire, da denuncia penale (!). Ovviamente, le è stato detto in tanti modi che l'amministratore, anche per evitare una gazzarra che sarebbe potuta scoppiare fra i suoi amministrati se si fossero riuniti insieme, non ha commesso alcun reato o illecito che dir si voglia. Ma questa signora, ancora oggi, a distanza di quasi un anno, continua a ribadire la sua opinione.
È possibile avere un'autorevole opinione in merito? Grazie
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