Messaggi: 2
Discussioni: 1
Registrato: Jun 2020
Ciao a tutti,
sono consapevole si tratti di una discussione abbastanza futile ma è un problema che mi perseguita da un po' e ci tenevo ad avere un parere da parte di persone più esperte di me.
Vivo in una serie di villette a schiera (più schiere) il cui accesso avviene tramite una strada privata da cui poi si staccano le varie stradine che conducono ognuna alla propria schiera di case. Al termine di questa strada privata c'è l'ovvia immissione sulla strada principale preceduta però da un piccolo spiazzo abbastanza largo per permettere a più macchine di transitare contemporaneamente.
Il mio problema è questo: proprio sopra questo spiazzo si trova una schiera di case la cui prima casa, a ridosso dello spiazzo, è abitata da un rompi scatole di prima categoria che non perde l'occasione di dare fastidio.
Questa possibilità gli si presenta ogni qualvolta qualcuno si deve fermare (non sostare, fermare con il veicolo accesso e marcia inserita) nello spazio di immissione tra la strada privata e quella principale magari per rispondere ad un'improvvisa telefonata o per far scendere/salire qualcuno. Ci tengo a sottolineare che questa sosta non gli arreca nessun fastidio, la sua casa è rialzata parecchi metri dalla strada quindi a stento sente il rumore della macchina ma comunque, appena sente un rumore di qualcuno fermo li sotto esce, prende la sua macchina e si mette a circolare spingendo la persona ferma a spostarsi per lasciarlo passare. Ciò non sarebbe un problema, è fastidioso ma purtroppo non sta violando nessun regolamento, il problema è che spesso minaccia di spaccare vetri o bucare gomme a chi è fermo li sotto ed è pure arrivato a lanciare secchi d'acqua addosso ad una mia amica ferma ad aspettarmi (Sempre in macchina e sempre pronta a spostarsi in caso di necessità).
La mia domanda è quindi la seguente: io su questa strada ho il diritto di transito, posso però anche fermarmi/far fermare qualcuno per il periodo necessario a farmi salire/scendere o caricare/scaricare qualcosa? Cosa potrei fare per farlo smettere?
In merito a questo ho trovato la sentenza della Cassazione n. 6762/2012 (ultime 10 righe pagina 16: https://www.notariato.it/sites/default/f...4-14-c.pdf) che sembrerebbe includere nel diritto di transito anche il diritto di fermata ma non sono pratico di queste cose quindi volevo avere un parere da parte di qualcuno più esperto anche perchè ho trovato siti che citano questa sentenza ma non la sentenza vera e propria.
Grazie mille a chi avrà la pazienza di leggere tutto ciò :-)
Messaggi: 54
Discussioni: 0
Registrato: Mar 2018
Sede: Salerno
Le consiglio la lettura dell'art. 157 del codice della strada:
«a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione».
Ad ogni modo, l'inquilino non può minacciare né gettare acqua su conducenti e/o pedoni.
(18-06-2020, 01:47)Lorenzo C. Ha scritto: Ciao a tutti,
sono consapevole si tratti di una discussione abbastanza futile ma è un problema che mi perseguita da un po' e ci tenevo ad avere un parere da parte di persone più esperte di me.
Vivo in una serie di villette a schiera (più schiere) il cui accesso avviene tramite una strada privata da cui poi si staccano le varie stradine che conducono ognuna alla propria schiera di case. Al termine di questa strada privata c'è l'ovvia immissione sulla strada principale preceduta però da un piccolo spiazzo abbastanza largo per permettere a più macchine di transitare contemporaneamente.
Il mio problema è questo: proprio sopra questo spiazzo si trova una schiera di case la cui prima casa, a ridosso dello spiazzo, è abitata da un rompi scatole di prima categoria che non perde l'occasione di dare fastidio.
Questa possibilità gli si presenta ogni qualvolta qualcuno si deve fermare (non sostare, fermare con il veicolo accesso e marcia inserita) nello spazio di immissione tra la strada privata e quella principale magari per rispondere ad un'improvvisa telefonata o per far scendere/salire qualcuno. Ci tengo a sottolineare che questa sosta non gli arreca nessun fastidio, la sua casa è rialzata parecchi metri dalla strada quindi a stento sente il rumore della macchina ma comunque, appena sente un rumore di qualcuno fermo li sotto esce, prende la sua macchina e si mette a circolare spingendo la persona ferma a spostarsi per lasciarlo passare. Ciò non sarebbe un problema, è fastidioso ma purtroppo non sta violando nessun regolamento, il problema è che spesso minaccia di spaccare vetri o bucare gomme a chi è fermo li sotto ed è pure arrivato a lanciare secchi d'acqua addosso ad una mia amica ferma ad aspettarmi (Sempre in macchina e sempre pronta a spostarsi in caso di necessità).
La mia domanda è quindi la seguente: io su questa strada ho il diritto di transito, posso però anche fermarmi/far fermare qualcuno per il periodo necessario a farmi salire/scendere o caricare/scaricare qualcosa? Cosa potrei fare per farlo smettere?
In merito a questo ho trovato la sentenza della Cassazione n. 6762/2012 (ultime 10 righe pagina 16: https://www.notariato.it/sites/default/f...4-14-c.pdf) che sembrerebbe includere nel diritto di transito anche il diritto di fermata ma non sono pratico di queste cose quindi volevo avere un parere da parte di qualcuno più esperto anche perchè ho trovato siti che citano questa sentenza ma non la sentenza vera e propria.
Grazie mille a chi avrà la pazienza di leggere tutto ciò :-)
Puoi inviare una richiesta di consulenza direttamente all'avvocato Mariano Acquaviva, che si impegnerà a rispondere alla tua richiesta di consulenza entro 5 giorni.
Messaggi: 2
Discussioni: 1
Registrato: Jun 2020
La ringrazio per la risposta però la mia domanda era più incentrata sui diritti, chiamamoli collegati, al diritto di passaggio. Avendo io diritto di passaggio su quella strada ho anche il diritto di fermata? Posso quindi fermarmi (intesa come fermata prevista dall'articolo 157 da lei segnalato) oppure posso solo transitare senza possibilità di arrestare la marcia per, ad esempio, far smontare dalla macchina un amico?
(18-06-2020, 11:55)Avv. Mariano Acquaviva Ha scritto: Le consiglio la lettura dell'art. 157 del codice della strada:
«a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione».
Ad ogni modo, l'inquilino non può minacciare né gettare acqua su conducenti e/o pedoni.
Messaggi: 54
Discussioni: 0
Registrato: Mar 2018
Sede: Salerno
Ha il diritto alla fermata, purché sia temporanea e non impedisca il transito, proprio come ricordato dal menzionato art. 157 cds.
(18-06-2020, 16:07)Lorenzo C. Ha scritto: La ringrazio per la risposta però la mia domanda era più incentrata sui diritti, chiamamoli collegati, al diritto di passaggio. Avendo io diritto di passaggio su quella strada ho anche il diritto di fermata? Posso quindi fermarmi (intesa come fermata prevista dall'articolo 157 da lei segnalato) oppure posso solo transitare senza possibilità di arrestare la marcia per, ad esempio, far smontare dalla macchina un amico?
(18-06-2020, 11:55)Avv. Mariano Acquaviva Ha scritto: Le consiglio la lettura dell'art. 157 del codice della strada:
«a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione».
Ad ogni modo, l'inquilino non può minacciare né gettare acqua su conducenti e/o pedoni.
Puoi inviare una richiesta di consulenza direttamente all'avvocato Mariano Acquaviva, che si impegnerà a rispondere alla tua richiesta di consulenza entro 5 giorni.
|