24-10-2023, 12:20
Buongiorno,
considerato che si tratta di un familiare convivente che assume regolarmente droga entro le mura domestiche e che si è reso responsabile di episodi di minaccia nei confronti degli altri conviventi, si potrebbe valutare la strada degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.
Si tratta di misure civili adottabili pacificamente nel caso di aggressioni verbali e minacce (così Tribunale di Bari, 7 dicembre 2001, in Dejure), oltre che nel caso di abuso di sostanze.
Nel dettaglio, l’art. 342-bis cod. civ., stabilisce che «quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342 ter».
Il richiamato art. art. 342 ter cod. civ. (così come l’art. 473 bis 70 c.p.c) prevede in particolare che il Giudice può ordinare a chi ha tenuto la condotta pregiudizievole «la cessazione della stessa condotta e l'allontanamento dalla casa familiare» o addirittura, «ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante», ed in particolare al luogo di lavoro e/o domicilio proprio e/o di prossimi congiunti.
Il Giudice può altresì disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare e, ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione degli ordini di protezione, chiedere l'ausilio della forza pubblica e/o dell'ufficiale sanitario.
Spero di essere stato di aiuto.
Avv. Matteo Cremonesi
considerato che si tratta di un familiare convivente che assume regolarmente droga entro le mura domestiche e che si è reso responsabile di episodi di minaccia nei confronti degli altri conviventi, si potrebbe valutare la strada degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.
Si tratta di misure civili adottabili pacificamente nel caso di aggressioni verbali e minacce (così Tribunale di Bari, 7 dicembre 2001, in Dejure), oltre che nel caso di abuso di sostanze.
Nel dettaglio, l’art. 342-bis cod. civ., stabilisce che «quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342 ter».
Il richiamato art. art. 342 ter cod. civ. (così come l’art. 473 bis 70 c.p.c) prevede in particolare che il Giudice può ordinare a chi ha tenuto la condotta pregiudizievole «la cessazione della stessa condotta e l'allontanamento dalla casa familiare» o addirittura, «ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante», ed in particolare al luogo di lavoro e/o domicilio proprio e/o di prossimi congiunti.
Il Giudice può altresì disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare e, ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione degli ordini di protezione, chiedere l'ausilio della forza pubblica e/o dell'ufficiale sanitario.
Spero di essere stato di aiuto.
Avv. Matteo Cremonesi
Avv. Matteo Cremonesi
Corso di Porta Nuova n. 20, Milano
Tel. 338 7096962
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