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		<title><![CDATA[La Legge per Tutti Forum - Tribunali e giustizia]]></title>
		<link>https://forum.laleggepertutti.it/</link>
		<description><![CDATA[La Legge per Tutti Forum - https://forum.laleggepertutti.it]]></description>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 20:44:44 +0000</pubDate>
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			<title><![CDATA[Quali sono i principali reciproci pregi e difetti del Codice Civile rispetto alla Com]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Quali-sono-i-principali-reciproci-pregi-e-difetti-del-Codice-Civile-rispetto-alla-Com</link>
			<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 08:03:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=17445">Vittoria</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Quali-sono-i-principali-reciproci-pregi-e-difetti-del-Codice-Civile-rispetto-alla-Com</guid>
			<description><![CDATA[La differenza fondamentale tra il Common Law ed il Codice Civile (Civil Low) è l'origine delle fonti: affinché una norma entri a far parte del Codice civile occorre l'approvazione del parlamento, in altre parole una proposta di legge, una discussione con gli eventuali emendamenti alla camera dei deputati ed alla camera del senato, un'approvazione a maggioranza dello stesso testo in entrambe le camere ed alla fine la firma del Presidente della Repubblica. Nonostante il lungo iter parlamentare la legge si forma e si consolida solo nelle "alte sfere" della politica e solo in casi particolari viene coinvolta la popolazione (attraverso i referendum) per la decisione finale. In altre parole, la norma viene imposta dai vertici dello Stato e la popolazione è tenuta ed obbligata a rispettarla ed a farla rispettare.<br />
<br />
Nel sistema del Common Law invece la norma viene "decisa" dalla base, dalla popolazione sulla base dell'uso e consuetudine: una determinata norma, considerata dalla maggior parte della popolazione doverosa e menzionata in sentenza dai giudici (eletti anch'essi dalla popolazione), diventa legge e, sulla base del principio del "precedente", viene applicata anche da altri giudici di pari livello.<br />
<br />
In linea di principio, si può dire che l'uso e la consuetudine è la fonte principale della legge nel Common Low mentre nel Civil Low (sistema adottato nella maggioranza degli Stati Europei) l'uso e la consuetudine è l'ultima (in ordine d'importanza) fonte normativa che si adotta solo quando non esistono alte fonti primarie o comunque superiori (legge costituzionale, legge ordinaria, decreti del governo e/o ministeriali, leggi regionali, regolamenti provinciali, regolamenti comunali, ecc…).<br />
<br />
Il vantaggio del Civil Low è la uniformità della legge sul territorio dello Stato (o della regione): ciò che è lecito a Torino, ad esempio, lo è anche a Palermo e si evitano fenomeni comuni in USA (sempre per fare un esempio) dove è legale la segregazione razziale in certi Stati del Sud ed assolutamente vietata in altri Stati del nord. Il vantaggio, invece, del Common Low è rappresentato dal maggior rispetto della volontà popolare che adotta solo le norme che ritiene più rispettose della comunità stessa, senza alcuna imposizione dall'alto. Anche in un regime di Common Low esistono, comunque, norme imposte dal parlamento nazionale quando queste vengono ritenute di interesse generale; una di queste ad esempio è la norma dei contratti nazionali del lavoro subordinato adottato nel Regno Unito.<br />
<br />
Questa non vuole essere, ovviamente una risposta esaustiva (la si potrebbe avere solo da un docente di diritto comparato) ma potrebbe essere una generale infarinatura per comprendere la differenza dei due principali sistemi di formazione normativa adottati nella maggioranza degli Stati nel mondo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La differenza fondamentale tra il Common Law ed il Codice Civile (Civil Low) è l'origine delle fonti: affinché una norma entri a far parte del Codice civile occorre l'approvazione del parlamento, in altre parole una proposta di legge, una discussione con gli eventuali emendamenti alla camera dei deputati ed alla camera del senato, un'approvazione a maggioranza dello stesso testo in entrambe le camere ed alla fine la firma del Presidente della Repubblica. Nonostante il lungo iter parlamentare la legge si forma e si consolida solo nelle "alte sfere" della politica e solo in casi particolari viene coinvolta la popolazione (attraverso i referendum) per la decisione finale. In altre parole, la norma viene imposta dai vertici dello Stato e la popolazione è tenuta ed obbligata a rispettarla ed a farla rispettare.<br />
<br />
Nel sistema del Common Law invece la norma viene "decisa" dalla base, dalla popolazione sulla base dell'uso e consuetudine: una determinata norma, considerata dalla maggior parte della popolazione doverosa e menzionata in sentenza dai giudici (eletti anch'essi dalla popolazione), diventa legge e, sulla base del principio del "precedente", viene applicata anche da altri giudici di pari livello.<br />
<br />
In linea di principio, si può dire che l'uso e la consuetudine è la fonte principale della legge nel Common Low mentre nel Civil Low (sistema adottato nella maggioranza degli Stati Europei) l'uso e la consuetudine è l'ultima (in ordine d'importanza) fonte normativa che si adotta solo quando non esistono alte fonti primarie o comunque superiori (legge costituzionale, legge ordinaria, decreti del governo e/o ministeriali, leggi regionali, regolamenti provinciali, regolamenti comunali, ecc…).<br />
<br />
Il vantaggio del Civil Low è la uniformità della legge sul territorio dello Stato (o della regione): ciò che è lecito a Torino, ad esempio, lo è anche a Palermo e si evitano fenomeni comuni in USA (sempre per fare un esempio) dove è legale la segregazione razziale in certi Stati del Sud ed assolutamente vietata in altri Stati del nord. Il vantaggio, invece, del Common Low è rappresentato dal maggior rispetto della volontà popolare che adotta solo le norme che ritiene più rispettose della comunità stessa, senza alcuna imposizione dall'alto. Anche in un regime di Common Low esistono, comunque, norme imposte dal parlamento nazionale quando queste vengono ritenute di interesse generale; una di queste ad esempio è la norma dei contratti nazionali del lavoro subordinato adottato nel Regno Unito.<br />
<br />
Questa non vuole essere, ovviamente una risposta esaustiva (la si potrebbe avere solo da un docente di diritto comparato) ma potrebbe essere una generale infarinatura per comprendere la differenza dei due principali sistemi di formazione normativa adottati nella maggioranza degli Stati nel mondo.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Uso di gruppo vs cessione di sostanze]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Uso-di-gruppo-vs-cessione-di-sostanze</link>
			<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 13:35:02 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=17445">Vittoria</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Uso-di-gruppo-vs-cessione-di-sostanze</guid>
			<description><![CDATA[Si legge in questa sentenza contribuendo anche finanziariamente all'acquisto, ma se la sostenza non viene acquistata?<br />
<br />
Il che, come riportato, non è consentito.<br />
4. La doglianza, inoltre, oblitera che la Corte di appello pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, ha sottolineato che allontanato da una comunità di recupero e poi rientratovi (evidentemente portando con sé sostanza illecita), era stato più volte notato da un'operatrice recarsi ripetutamente nel giardino della struttura, alla ricerca frenetica di qualcosa; il sospetto che lo stesso potesse introdurre stupefacente nella comunità, poi, aveva trovato piena conferma nelle affermazioni di vari ragazzi li in terapia (Francesco Mascetti 06-02-1991 Ascoli Piceno, Emanuele Melchiorre 28-02-1991 Ascoli Piceno, Andrea Ciarresi il 11-03-2009), che avevano affermato di aver ricevuto eroina proprio dal ricorrente, uno di essi (Melchiorre) fornendo le siringhe.<br />
5. In forza di tali elementi fattuali non certo suscettibili di nuovo esame in questa sede la Corte di merito ha quindi escluso la tesi dell'uso di gruppo, difettandone i presupposti. Ed invero, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/1/2013, Galluccio, Rv. 255258; tra le altre, Sez. 4, n. 6782 del 23/1/2014, Cheggour, Rv. 259285); orbene, la sentenza impugnata - con motivazione logica e fondata su oggettive risultanze istruttorie ha riscontrato che di questi requisiti difettavano, con apprezzabile sicurezza, tanto il secondo, quanto (e soprattutto) l'ultimo, sì da doversi escludere fondatezza alla tesi anche qui riproposta.<br />
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Si legge in questa sentenza contribuendo anche finanziariamente all'acquisto, ma se la sostenza non viene acquistata?<br />
<br />
Il che, come riportato, non è consentito.<br />
4. La doglianza, inoltre, oblitera che la Corte di appello pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, ha sottolineato che allontanato da una comunità di recupero e poi rientratovi (evidentemente portando con sé sostanza illecita), era stato più volte notato da un'operatrice recarsi ripetutamente nel giardino della struttura, alla ricerca frenetica di qualcosa; il sospetto che lo stesso potesse introdurre stupefacente nella comunità, poi, aveva trovato piena conferma nelle affermazioni di vari ragazzi li in terapia (Francesco Mascetti 06-02-1991 Ascoli Piceno, Emanuele Melchiorre 28-02-1991 Ascoli Piceno, Andrea Ciarresi il 11-03-2009), che avevano affermato di aver ricevuto eroina proprio dal ricorrente, uno di essi (Melchiorre) fornendo le siringhe.<br />
5. In forza di tali elementi fattuali non certo suscettibili di nuovo esame in questa sede la Corte di merito ha quindi escluso la tesi dell'uso di gruppo, difettandone i presupposti. Ed invero, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/1/2013, Galluccio, Rv. 255258; tra le altre, Sez. 4, n. 6782 del 23/1/2014, Cheggour, Rv. 259285); orbene, la sentenza impugnata - con motivazione logica e fondata su oggettive risultanze istruttorie ha riscontrato che di questi requisiti difettavano, con apprezzabile sicurezza, tanto il secondo, quanto (e soprattutto) l'ultimo, sì da doversi escludere fondatezza alla tesi anche qui riproposta.<br />
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Consumo di gruppo di sostanze stupefacenti,]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Consumo-di-gruppo-di-sostanze-stupefacenti</link>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 14:02:22 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=17445">Vittoria</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Consumo-di-gruppo-di-sostanze-stupefacenti</guid>
			<description><![CDATA[La legge non deve essere interpretata un minimo? anche secondo la logica umana? o sono solo decisioni matematiche?<br />
<br />
Il che, come riportato, non è consentito.<br />
4. La doglianza, inoltre, oblitera che la Corte di appello pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, ha sottolineato che allontanato da una comunità di recupero e poi rientratovi (evidentemente portando con sé sostanza illecita), era stato più volte notato da un'operatrice recarsi ripetutamente nel giardino della struttura, alla ricerca frenetica di qualcosa; il sospetto che lo stesso potesse introdurre stupefacente nella comunità, poi, aveva trovato piena conferma nelle affermazioni di vari ragazzi li in terapia (Francesco Mascetti 06\02\1991 Ascoli Piceno, Emanuele Melchiorre 28\02\1991 Ascoli Piceno, Andrea Ciarresi), che avevano affermato di aver ricevuto eroina proprio dal ricorrente, uno di essi (Melchiorre) fornendo le siringhe.<br />
5. In forza di tali elementi fattuali non certo suscettibili di nuovo esame in questa sede la Corte di merito ha quindi escluso la tesi dell'uso di gruppo, difettandone i presupposti. Ed invero, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/1/2013, Galluccio, Rv. 255258; tra le altre, Sez. 4, n. 6782 del 23/1/2014, Cheggour, Rv. 259285); orbene, la sentenza impugnata - con motivazione logica e fondata su oggettive risultanze istruttorie ha riscontrato che di questi requisiti difettavano, con apprezzabile sicurezza, tanto il secondo, quanto (e soprattutto) l'ultimo, sì da doversi escludere fondatezza alla tesi anche qui riproposta.<br />
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La legge non deve essere interpretata un minimo? anche secondo la logica umana? o sono solo decisioni matematiche?<br />
<br />
Il che, come riportato, non è consentito.<br />
4. La doglianza, inoltre, oblitera che la Corte di appello pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, ha sottolineato che allontanato da una comunità di recupero e poi rientratovi (evidentemente portando con sé sostanza illecita), era stato più volte notato da un'operatrice recarsi ripetutamente nel giardino della struttura, alla ricerca frenetica di qualcosa; il sospetto che lo stesso potesse introdurre stupefacente nella comunità, poi, aveva trovato piena conferma nelle affermazioni di vari ragazzi li in terapia (Francesco Mascetti 06\02\1991 Ascoli Piceno, Emanuele Melchiorre 28\02\1991 Ascoli Piceno, Andrea Ciarresi), che avevano affermato di aver ricevuto eroina proprio dal ricorrente, uno di essi (Melchiorre) fornendo le siringhe.<br />
5. In forza di tali elementi fattuali non certo suscettibili di nuovo esame in questa sede la Corte di merito ha quindi escluso la tesi dell'uso di gruppo, difettandone i presupposti. Ed invero, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/1/2013, Galluccio, Rv. 255258; tra le altre, Sez. 4, n. 6782 del 23/1/2014, Cheggour, Rv. 259285); orbene, la sentenza impugnata - con motivazione logica e fondata su oggettive risultanze istruttorie ha riscontrato che di questi requisiti difettavano, con apprezzabile sicurezza, tanto il secondo, quanto (e soprattutto) l'ultimo, sì da doversi escludere fondatezza alla tesi anche qui riproposta.<br />
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cessione consapevole di strumenti per l'uso di sostanze stupefacenti]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Cessione-consapevole-di-strumenti-per-l-uso-di-sostanze-stupefacenti</link>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 17:09:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=12374">MarioBob</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Cessione-consapevole-di-strumenti-per-l-uso-di-sostanze-stupefacenti</guid>
			<description><![CDATA[Ho trovato un caso su sentenze online in cui si evince che la parte lesa era anche quella che ha fornito consapevolmente gli strumenti per l'uso di droga. Non dovrebbe essere indagata anche per favoreggiamento dello stesso reato, considerando che la cessione consapevole di strumenti per l'uso di sostanze stupefacenti è di per sé un reato? E, se così fosse, la sua testimonianza dovrebbe essere valutata diversamente?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ho trovato un caso su sentenze online in cui si evince che la parte lesa era anche quella che ha fornito consapevolmente gli strumenti per l'uso di droga. Non dovrebbe essere indagata anche per favoreggiamento dello stesso reato, considerando che la cessione consapevole di strumenti per l'uso di sostanze stupefacenti è di per sé un reato? E, se così fosse, la sua testimonianza dovrebbe essere valutata diversamente?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[udienza per usucapione]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-udienza-per-usucapione</link>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 08:48:43 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=422">Estev58</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-udienza-per-usucapione</guid>
			<description><![CDATA[mi è stata notificata una richiesta di udienza per essere ascoltato in relazione ad un caso di usucapione di un immobile, al quale in parte potrei avere diritto per eredità, ma al quale non sono interessato e non me ne sento in diritto<br />
<br />
Mi è stato chiesto di non partecipare in modo da poter procedere con l'usucapione da parte dei legittimi ed effettivi proprietari dell'immobile.<br />
<br />
Non presentandomi, che è quello che pensavo di fare, potrei andare incontro a rischi, sanzioni o problemi di qualche tipo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[mi è stata notificata una richiesta di udienza per essere ascoltato in relazione ad un caso di usucapione di un immobile, al quale in parte potrei avere diritto per eredità, ma al quale non sono interessato e non me ne sento in diritto<br />
<br />
Mi è stato chiesto di non partecipare in modo da poter procedere con l'usucapione da parte dei legittimi ed effettivi proprietari dell'immobile.<br />
<br />
Non presentandomi, che è quello che pensavo di fare, potrei andare incontro a rischi, sanzioni o problemi di qualche tipo?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Accesso ai fascicoli da Privato]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Accesso-ai-fascicoli-da-Privato</link>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 15:06:11 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=15559">Giuseppe Chillemi</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Accesso-ai-fascicoli-da-Privato</guid>
			<description><![CDATA[Buongiorno,<br />
   dobbiamo accedere ai fascicoli di due nostre società, una di persone ed una srl, in contemporanea ai nostri avvocati. Questo perchè le cause che stiamo subendo sono molte (non sto a spiegare il perchè) e servono occhi in più a vigilare. Il ministero ci risponde che possiamo avere visibilità solo per le cause private ma non per quelle aziendali, perchè non hanno l'associazione fra codice fiscale amministratore.<br />
<br />
 In particolare: "non è consentita la consultazione al legale rappresentante in quanto i registri giudiziari non sono in relazione con i dati presenti presso le Camere di Commercio"<br />
<br />
  Sapete come ovviare? Esiste una qualche procedura manuale o altro?<br />
<br />
  Giuseppe Chillemi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Buongiorno,<br />
   dobbiamo accedere ai fascicoli di due nostre società, una di persone ed una srl, in contemporanea ai nostri avvocati. Questo perchè le cause che stiamo subendo sono molte (non sto a spiegare il perchè) e servono occhi in più a vigilare. Il ministero ci risponde che possiamo avere visibilità solo per le cause private ma non per quelle aziendali, perchè non hanno l'associazione fra codice fiscale amministratore.<br />
<br />
 In particolare: "non è consentita la consultazione al legale rappresentante in quanto i registri giudiziari non sono in relazione con i dati presenti presso le Camere di Commercio"<br />
<br />
  Sapete come ovviare? Esiste una qualche procedura manuale o altro?<br />
<br />
  Giuseppe Chillemi]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Consiglio Querela per agressione]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Consiglio-Querela-per-agressione</link>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 11:30:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=15097">Noro William</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Consiglio-Querela-per-agressione</guid>
			<description><![CDATA[Buongiorno,<br />
<br />
Scrivo per chiedere un consiglio. Abito in villa bifamiliare. Con il vicino di casa non siamo mai andati d'accordo per quanto riguarda la gestione della casa. Ieri abbiamo attaccato inconsapevolmente le luci di natale su una presa che è attaccata al contatore del vicino. Quando ci siamo accorti di ciò e siamo andati a staccarla siamo stati aggrediti dal vicino. A me ha messo le mani al collo procurandomi alcuni graffi e mia moglie è stata strattonata. Noi non abbiamo reagito e poi lui dopo che è arrivata sua moglie si è allontanato. E' la prima volta che succede che viene alle mani. A parer mio è una persona molto arrabbiata e nervosa in generale, abbiamo quindi timore che possa riaccadere per altri motivi e con esiti peggiori (visto anche che abbiamo 2 bambini piccoli). Cosa consigliate di fare? Mi è stato consigliato di andare dai carabinieri a sporgere querela. E' la cosa giusta da fare o è meglio avvisare che nel caso dovesse riaccadere procederemo con la querela? grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Buongiorno,<br />
<br />
Scrivo per chiedere un consiglio. Abito in villa bifamiliare. Con il vicino di casa non siamo mai andati d'accordo per quanto riguarda la gestione della casa. Ieri abbiamo attaccato inconsapevolmente le luci di natale su una presa che è attaccata al contatore del vicino. Quando ci siamo accorti di ciò e siamo andati a staccarla siamo stati aggrediti dal vicino. A me ha messo le mani al collo procurandomi alcuni graffi e mia moglie è stata strattonata. Noi non abbiamo reagito e poi lui dopo che è arrivata sua moglie si è allontanato. E' la prima volta che succede che viene alle mani. A parer mio è una persona molto arrabbiata e nervosa in generale, abbiamo quindi timore che possa riaccadere per altri motivi e con esiti peggiori (visto anche che abbiamo 2 bambini piccoli). Cosa consigliate di fare? Mi è stato consigliato di andare dai carabinieri a sporgere querela. E' la cosa giusta da fare o è meglio avvisare che nel caso dovesse riaccadere procederemo con la querela? grazie]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Termine Deposito Note Spese Causa Civile (ricorrente)]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Termine-Deposito-Note-Spese-Causa-Civile-ricorrente</link>
			<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 20:16:33 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=11802">Ulisse1970</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Termine-Deposito-Note-Spese-Causa-Civile-ricorrente</guid>
			<description><![CDATA[Buongiorno, <br />
<br />
in una causa civile per malasanità, è stato richiesta una integrazione della CTU a seguito delle 3 memorie depositate. <br />
Nella seconda memoria (prima della relazione finale) erano state allegate solo le fatture precedenti.<br />
Quali sono i termini per la parte ricorrente per depositare la nota spese del totale?<br />
Si intende che a seguito della integrazione della CTU sono state emesse e pagate altre fatture sia dai CTU che dai consulenti di parte ecc. <br />
<br />
Qual'è il termine ultimo per presentare la nota spese "ultima" <br />
Le memorie conclusionali o prima?<br />
<br />
Grazie.  <br />
<br />
Saluti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Buongiorno, <br />
<br />
in una causa civile per malasanità, è stato richiesta una integrazione della CTU a seguito delle 3 memorie depositate. <br />
Nella seconda memoria (prima della relazione finale) erano state allegate solo le fatture precedenti.<br />
Quali sono i termini per la parte ricorrente per depositare la nota spese del totale?<br />
Si intende che a seguito della integrazione della CTU sono state emesse e pagate altre fatture sia dai CTU che dai consulenti di parte ecc. <br />
<br />
Qual'è il termine ultimo per presentare la nota spese "ultima" <br />
Le memorie conclusionali o prima?<br />
<br />
Grazie.  <br />
<br />
Saluti.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Remissione querela per minaccia]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Remissione-querela-per-minaccia</link>
			<pubDate>Sun, 29 Sep 2024 16:00:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=13522">PinCoPallino666</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Remissione-querela-per-minaccia</guid>
			<description><![CDATA[Gentilissimi, ringrazio innanzittutto coloro che leggeranno e risponderanno al mio quesito. Circa 2 settimane fa sono stato minacciato di morte da parte di una persona residente nel mio quartiere e conseguentemente a questo episodio ho sporto denuncia-querela presso i CC del mio comune. Per paura però di poter perdere il processo o essere denunciato per calunnia e quindi condannato (questo mi impedirebbe di iscrivermi all'albo dei medici chirurghi, in quanto sono uno studente di medicina e chirurgia), sentendomi con il mio avvocato di fiducia, sono giunto alla decisione di fare remissione della querela. Sono quindi tornato dai CC per fare remissione della querela (ho fatto anche indicare dai CC nel verbale di remissione della querela di volermi far carico delle spese di giustizia). Al momento sono nel panico più totale in quanto ho paura che il querelato possa non accettare la remissione della querela, dopo quanto tempo dovrei essere informato se ha accettato o meno e ho sempre quella paura, che riconosco essere irrazionale di poter essere denunciato e condannato per calunnia. Il mio legale di fiducia inoltre mi ha assicurato che facendo remissione della querela eviterei proprio la questione della calunnia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Gentilissimi, ringrazio innanzittutto coloro che leggeranno e risponderanno al mio quesito. Circa 2 settimane fa sono stato minacciato di morte da parte di una persona residente nel mio quartiere e conseguentemente a questo episodio ho sporto denuncia-querela presso i CC del mio comune. Per paura però di poter perdere il processo o essere denunciato per calunnia e quindi condannato (questo mi impedirebbe di iscrivermi all'albo dei medici chirurghi, in quanto sono uno studente di medicina e chirurgia), sentendomi con il mio avvocato di fiducia, sono giunto alla decisione di fare remissione della querela. Sono quindi tornato dai CC per fare remissione della querela (ho fatto anche indicare dai CC nel verbale di remissione della querela di volermi far carico delle spese di giustizia). Al momento sono nel panico più totale in quanto ho paura che il querelato possa non accettare la remissione della querela, dopo quanto tempo dovrei essere informato se ha accettato o meno e ho sempre quella paura, che riconosco essere irrazionale di poter essere denunciato e condannato per calunnia. Il mio legale di fiducia inoltre mi ha assicurato che facendo remissione della querela eviterei proprio la questione della calunnia.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Remissione di querela: come faccio a sapere che è andata a buon fine?]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Remissione-di-querela-come-faccio-a-sapere-che-%C3%A8-andata-a-buon-fine</link>
			<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 15:47:10 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=13522">PinCoPallino666</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Remissione-di-querela-come-faccio-a-sapere-che-%C3%A8-andata-a-buon-fine</guid>
			<description><![CDATA[Salve, ringrazio anticipatamente tutti coloro che leggeranno il mio quesito e vorrano rispondermi. Circa una settimana fa sono stato vittima, da parte di una persona nota, di minacce di morte e conseguentemente a questo episodio ho sporto querela presso la stazione dei CC del mio comune. In seguito però, per paura di poter in qualche modo ricevere una contro-denuncia per calunnia (la mia grandissima paura è quella di poter essere condannato e non potermi più iscrivere all'albo dei medici chirurghi, in quanto sono uno studente di medicina e chirurgia), ho deciso, consultandomi anche con il mio legale di fiducia, di fare remissione della querela presentata. Quindi, sono tornato dai CC e ho rimesso la querela, ho sottoscritto il verbale che l'ufficiale di PG aveva scritto, ho anche voluto che venisse indicata nel verbale la mia volontà di pagare io stesso le spese di giustizia. Ora, ho letto in giro su internet che per essere efficace la remissione della querela, questa deve essere accettata anche dal querelato. Ma come faccio a sapere che il querelato ha accettato o meno la remissione della querela? Come faccio quindi a sapere che il reato è stato definitivamente estinto? Inoltre, la remissione della querela e la conseguenze estinzione del reato impediscono quindi che io possa essere denunciato per calunnia proprio per avere presentato quella querela (reato che sono consapevole di non aver commesso, in quanto ho raccontato filo e per segno come sono andati i fatti, ma ho solo questa enorme e ingiustificata paura di essere denunciato e condannato per calunnia e quindi non poter esercitare la professione di medico chirurgo)?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Salve, ringrazio anticipatamente tutti coloro che leggeranno il mio quesito e vorrano rispondermi. Circa una settimana fa sono stato vittima, da parte di una persona nota, di minacce di morte e conseguentemente a questo episodio ho sporto querela presso la stazione dei CC del mio comune. In seguito però, per paura di poter in qualche modo ricevere una contro-denuncia per calunnia (la mia grandissima paura è quella di poter essere condannato e non potermi più iscrivere all'albo dei medici chirurghi, in quanto sono uno studente di medicina e chirurgia), ho deciso, consultandomi anche con il mio legale di fiducia, di fare remissione della querela presentata. Quindi, sono tornato dai CC e ho rimesso la querela, ho sottoscritto il verbale che l'ufficiale di PG aveva scritto, ho anche voluto che venisse indicata nel verbale la mia volontà di pagare io stesso le spese di giustizia. Ora, ho letto in giro su internet che per essere efficace la remissione della querela, questa deve essere accettata anche dal querelato. Ma come faccio a sapere che il querelato ha accettato o meno la remissione della querela? Come faccio quindi a sapere che il reato è stato definitivamente estinto? Inoltre, la remissione della querela e la conseguenze estinzione del reato impediscono quindi che io possa essere denunciato per calunnia proprio per avere presentato quella querela (reato che sono consapevole di non aver commesso, in quanto ho raccontato filo e per segno come sono andati i fatti, ma ho solo questa enorme e ingiustificata paura di essere denunciato e condannato per calunnia e quindi non poter esercitare la professione di medico chirurgo)?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Diritto al gratuito patrocinio]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Diritto-al-gratuito-patrocinio</link>
			<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 17:38:29 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=5352">Attilio De Pisis</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Diritto-al-gratuito-patrocinio</guid>
			<description><![CDATA[Gentili avvocati,<br />
Vorrei porvi un quesito credo molto semplice per voi.<br />
<br />
Se non lavorassi, dunque avessi gettito IRPEF pari a zero e non avessi CUD, ed abitassi da solo in comodato d'uso gratuito, cioè avessi residenza distinta da quella del nucleo sia genitoriale sia qualsiasi altro, inoltre non comparissi come familiare a carico in nessuna delle dichiarazioni dei redditi dei miei genitori benchè essi mi aiutassero economicamente accreditandomi dei bonifici, si potrebbe stabilire da ciò se io abbia o meno diritto al gratuito patrocinio?<br />
In caso negativo, quali altre informazioni servono?<br />
<br />
Vi ringrazio in anticipo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Gentili avvocati,<br />
Vorrei porvi un quesito credo molto semplice per voi.<br />
<br />
Se non lavorassi, dunque avessi gettito IRPEF pari a zero e non avessi CUD, ed abitassi da solo in comodato d'uso gratuito, cioè avessi residenza distinta da quella del nucleo sia genitoriale sia qualsiasi altro, inoltre non comparissi come familiare a carico in nessuna delle dichiarazioni dei redditi dei miei genitori benchè essi mi aiutassero economicamente accreditandomi dei bonifici, si potrebbe stabilire da ciò se io abbia o meno diritto al gratuito patrocinio?<br />
In caso negativo, quali altre informazioni servono?<br />
<br />
Vi ringrazio in anticipo.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dubbio sul segreto professionale]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Dubbio-sul-segreto-professionale</link>
			<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 16:57:22 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=12624">Ninos_52</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Dubbio-sul-segreto-professionale</guid>
			<description><![CDATA[Buongiorno a tutti.<br />
Parto dall'unica certezza che ho: quando firmo il mandato con un avvocato costui è tenuto al segreto professionale (salvo eventuali casi previsti dalla legge che lo potrebbero liberare da questa obbligo) <br />
Ma se invece vado da un avvocato per una consulenza preventiva in cui ho bisogno di un suo parere e consiglio per un possibile reato commesso, e quindi non ho ancora firmato nessun mandato, il segreto professionale vale lo stesso, o l'avvocato, essendo che ancora non è stato assunto ufficialmente da me, non è tenuto al segreto d'ufficio e può procedere ad una denuncia anonima lui stesso?<br />
Grazie a tutti per l'attenzione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Buongiorno a tutti.<br />
Parto dall'unica certezza che ho: quando firmo il mandato con un avvocato costui è tenuto al segreto professionale (salvo eventuali casi previsti dalla legge che lo potrebbero liberare da questa obbligo) <br />
Ma se invece vado da un avvocato per una consulenza preventiva in cui ho bisogno di un suo parere e consiglio per un possibile reato commesso, e quindi non ho ancora firmato nessun mandato, il segreto professionale vale lo stesso, o l'avvocato, essendo che ancora non è stato assunto ufficialmente da me, non è tenuto al segreto d'ufficio e può procedere ad una denuncia anonima lui stesso?<br />
Grazie a tutti per l'attenzione]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Necessità di indagini su testimone che ha confessato uso e facilitazione di sostanze]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Necessit%C3%A0-di-indagini-su-testimone-che-ha-confessato-uso-e-facilitazione-di-sostanze</link>
			<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 07:24:20 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=12374">MarioBob</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Necessit%C3%A0-di-indagini-su-testimone-che-ha-confessato-uso-e-facilitazione-di-sostanze</guid>
			<description><![CDATA[Nel caso di un testimone che testimonia dopo aver confessato, dopo essere stato trovato positivo a sostanze stupefacenti, di aver usato sostanze stupefacenti in gruppo e di non essere stato d'accordo sul reperimento della sostanza, ma di aver fornito consapevolmente la strumentazione per l'uso della stessa, portando effetti maggiori, non dovrebbe essere avviata anche un'indagine nei suoi confronti, oltre a quella per l'imputato di cessione di sostanze stupefacenti?<br />
<br />
Ho trovato un caso su sentenze online in cui si evince che la parte lesa era anche quella che ha fornito consapevolmente gli strumenti per l'uso di droga. Non dovrebbe essere indagata anche per favoreggiamento dello stesso reato, considerando che la cessione consapevole di strumenti per l'uso di sostanze stupefacenti è di per sé un reato? E, se così fosse, la sua testimonianza dovrebbe essere valutata diversamente?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nel caso di un testimone che testimonia dopo aver confessato, dopo essere stato trovato positivo a sostanze stupefacenti, di aver usato sostanze stupefacenti in gruppo e di non essere stato d'accordo sul reperimento della sostanza, ma di aver fornito consapevolmente la strumentazione per l'uso della stessa, portando effetti maggiori, non dovrebbe essere avviata anche un'indagine nei suoi confronti, oltre a quella per l'imputato di cessione di sostanze stupefacenti?<br />
<br />
Ho trovato un caso su sentenze online in cui si evince che la parte lesa era anche quella che ha fornito consapevolmente gli strumenti per l'uso di droga. Non dovrebbe essere indagata anche per favoreggiamento dello stesso reato, considerando che la cessione consapevole di strumenti per l'uso di sostanze stupefacenti è di per sé un reato? E, se così fosse, la sua testimonianza dovrebbe essere valutata diversamente?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Certificato carichi pendenti non aggiornato]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Certificato-carichi-pendenti-non-aggiornato</link>
			<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 07:11:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=12374">MarioBob</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Certificato-carichi-pendenti-non-aggiornato</guid>
			<description><![CDATA[Nel caso in cui il certificato dei carichi pendenti non venga aggiornato successivamente a una condanna definitiva con il beneficio della non menzione, chi è considerato responsabile per la negligenza nell'aggiornamento del certificato?<br />
<br />
L'ufficio competente che rilascia il certificato.<br />
L'individuo condannato.<br />
Il legale rappresentante dell'individuo condannato.<br />
Un altro soggetto (specificare).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nel caso in cui il certificato dei carichi pendenti non venga aggiornato successivamente a una condanna definitiva con il beneficio della non menzione, chi è considerato responsabile per la negligenza nell'aggiornamento del certificato?<br />
<br />
L'ufficio competente che rilascia il certificato.<br />
L'individuo condannato.<br />
Il legale rappresentante dell'individuo condannato.<br />
Un altro soggetto (specificare).]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ci sono margini per la diffamazione?]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-ci-sono-margini-per-la-diffamazione</link>
			<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 18:05:40 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=5806">Zertoniano</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-ci-sono-margini-per-la-diffamazione</guid>
			<description><![CDATA[ho ricevuto questo messaggio da una mia conoscente.<br />
E' un messaggio a se stante, non sentivo questa persona da un po'<br />
<br />
Il messaggio non mi è piaciuto per niente, ci sono i margini per una denuncia?<br />
<br />
<img src="https://i.ibb.co/VqWNv2P/diff.jpg" loading="lazy"  alt="[Immagine: diff.jpg]" class="mycode_img" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ho ricevuto questo messaggio da una mia conoscente.<br />
E' un messaggio a se stante, non sentivo questa persona da un po'<br />
<br />
Il messaggio non mi è piaciuto per niente, ci sono i margini per una denuncia?<br />
<br />
<img src="https://i.ibb.co/VqWNv2P/diff.jpg" loading="lazy"  alt="[Immagine: diff.jpg]" class="mycode_img" />]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>