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		<title><![CDATA[La Legge per Tutti Forum - Fisco]]></title>
		<link>https://forum.laleggepertutti.it/</link>
		<description><![CDATA[La Legge per Tutti Forum - https://forum.laleggepertutti.it]]></description>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 13:34:16 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Bonus Renzi in busta paga]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Bonus-Renzi-in-busta-paga</link>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 17:03:21 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=17637">PippoDM77</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Bonus-Renzi-in-busta-paga</guid>
			<description><![CDATA[Salve a tutti, avrei delle domande in merito al Bonus Renzi in busta paga. Nel mio precedente lavoro, un addetto alla contabilità mi aveva consigliato di rifiutarlo, poiché avevo altre fonti di reddito, infatti, nel 730 dell'anno successivo ho dovuto restituirlo.<br />
<br />
I miei redditi di quel periodo erano: reddito da locazione di un locale commerciale (di cui sono il proprietario), € 9.000 l'anno + reddito di lavoro dipendente, € 18.000 circa netti l'anno. Non mi ricordo esattamente l'ammontare del reddito da lavoro dipendente, forse sarà stato maggiore, anche se di poco.<br />
<br />
La mia domanda è, il motivo della mi esclusione potrebbe essere solo il fatto che probabilmente abbia superato la soglia prevista di € 28.000 annui o potrebbero esserci anche altri motivi?<br />
<br />
Chiedo questo perché sto per cambiare lavoro (purtroppo cosa non voluta da me) e il nuovo impiego sarà part-time con uno stipendio ridotto (più o meno della metà). In questo caso, se non supero € 28.000, potrei chiedere il bonus all'azienda e farmelo accreditare in busta paga? Se si, per intero (€ 100) o dovrebbe essere ridotto, considerando che ho sempre l'altra entrata di € 9.000 l'anno del locale commerciale?<br />
<br />
Grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Salve a tutti, avrei delle domande in merito al Bonus Renzi in busta paga. Nel mio precedente lavoro, un addetto alla contabilità mi aveva consigliato di rifiutarlo, poiché avevo altre fonti di reddito, infatti, nel 730 dell'anno successivo ho dovuto restituirlo.<br />
<br />
I miei redditi di quel periodo erano: reddito da locazione di un locale commerciale (di cui sono il proprietario), € 9.000 l'anno + reddito di lavoro dipendente, € 18.000 circa netti l'anno. Non mi ricordo esattamente l'ammontare del reddito da lavoro dipendente, forse sarà stato maggiore, anche se di poco.<br />
<br />
La mia domanda è, il motivo della mi esclusione potrebbe essere solo il fatto che probabilmente abbia superato la soglia prevista di € 28.000 annui o potrebbero esserci anche altri motivi?<br />
<br />
Chiedo questo perché sto per cambiare lavoro (purtroppo cosa non voluta da me) e il nuovo impiego sarà part-time con uno stipendio ridotto (più o meno della metà). In questo caso, se non supero € 28.000, potrei chiedere il bonus all'azienda e farmelo accreditare in busta paga? Se si, per intero (€ 100) o dovrebbe essere ridotto, considerando che ho sempre l'altra entrata di € 9.000 l'anno del locale commerciale?<br />
<br />
Grazie]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IMU su immobile occupato dal comproprietario]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-IMU-su-immobile-occupato-dal-comproprietario</link>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 17:15:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=5669">BrunoRodi</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-IMU-su-immobile-occupato-dal-comproprietario</guid>
			<description><![CDATA[Buonasera,<br />
la sentenza della corte costituzionale 60/2024 richiama l'esonero dalle imposte qualora non si possa esercitare il possesso sul bene.<br />
Specifica però che deve essere stata fatta denuncia penale, ecc..<br />
Nel mio caso ho comprato, ad una asta fallimentare, i 3/4 indivisi di una casa bifamiliare.<br />
La comproprietaria occupante l'intera casa, è riuscita per 3 anni a non darmi neppure le chiavi per prenderne il possesso.<br />
Considerando di aver aperto una causa civile per la consegna di dette chiavi; perchè il comune, siamo a Forlì, non mi riconosce il rimborso dell'IMU pagata quando non avevo il possesso della proprietà?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Buonasera,<br />
la sentenza della corte costituzionale 60/2024 richiama l'esonero dalle imposte qualora non si possa esercitare il possesso sul bene.<br />
Specifica però che deve essere stata fatta denuncia penale, ecc..<br />
Nel mio caso ho comprato, ad una asta fallimentare, i 3/4 indivisi di una casa bifamiliare.<br />
La comproprietaria occupante l'intera casa, è riuscita per 3 anni a non darmi neppure le chiavi per prenderne il possesso.<br />
Considerando di aver aperto una causa civile per la consegna di dette chiavi; perchè il comune, siamo a Forlì, non mi riconosce il rimborso dell'IMU pagata quando non avevo il possesso della proprietà?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ISEE Universitario-Genitore non coniugato iscritto all’Aire]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-ISEE-Universitario-Genitore-non-coniugato-iscritto-all%E2%80%99Aire</link>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 18:59:28 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=17529">Celine65</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-ISEE-Universitario-Genitore-non-coniugato-iscritto-all%E2%80%99Aire</guid>
			<description><![CDATA[Sto facendo richiesta di ISEEU, il nucleo familiare è costituito da figlio maggiorenne convivente con la madre. Genitori non conviventi, non coniugati, padre residente in Tanzania, iscritto all'AIRE, non presente nel nucleo familiare del figlio. Non è coniugato né ha altri figli con altra persona, non versa assegni di mantenimento, non è escluso dalla potestà, la sua estraneità economica non è accertata da alcuna amministrazione competente. <br />
Nell'ISEEU si può evitare di considerare il padre attratto nel nucleo familiare del figlio?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sto facendo richiesta di ISEEU, il nucleo familiare è costituito da figlio maggiorenne convivente con la madre. Genitori non conviventi, non coniugati, padre residente in Tanzania, iscritto all'AIRE, non presente nel nucleo familiare del figlio. Non è coniugato né ha altri figli con altra persona, non versa assegni di mantenimento, non è escluso dalla potestà, la sua estraneità economica non è accertata da alcuna amministrazione competente. <br />
Nell'ISEEU si può evitare di considerare il padre attratto nel nucleo familiare del figlio?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Precompilata 730 figlio]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Precompilata-730-figlio</link>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 08:34:16 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=422">Estev58</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Precompilata-730-figlio</guid>
			<description><![CDATA[vorrei fare per la prima volta da solo il 730 precompilato per mio figlio studente fuori sede, senza andare da un patronato. <br />
Fino all'anno scorso lui rientrava nella mia dichiarazione dei redditi, <br />
<br />
ma considerando che ha fatto solo un lavoretto di 3 mesi estivi e due altri lavoretti di pochi giorni ciascuno, tutti risultanti nella precompilata generata non ancora inviata, e non ha praticamente altro, <br />
<br />
se lascio e invio tutta come è vado incontro a qualche rischio o è iù semplice di quello che sembra? <br />
<br />
Ho visto che nella parte "DATI DEL SOSTITUTO DʼIMPOSTA CHE EFFETTUERAʼ IL CONGUAGLIO" in pratica non c'è niente. <br />
In caso di conguagli da avere o dare come funziona?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[vorrei fare per la prima volta da solo il 730 precompilato per mio figlio studente fuori sede, senza andare da un patronato. <br />
Fino all'anno scorso lui rientrava nella mia dichiarazione dei redditi, <br />
<br />
ma considerando che ha fatto solo un lavoretto di 3 mesi estivi e due altri lavoretti di pochi giorni ciascuno, tutti risultanti nella precompilata generata non ancora inviata, e non ha praticamente altro, <br />
<br />
se lascio e invio tutta come è vado incontro a qualche rischio o è iù semplice di quello che sembra? <br />
<br />
Ho visto che nella parte "DATI DEL SOSTITUTO DʼIMPOSTA CHE EFFETTUERAʼ IL CONGUAGLIO" in pratica non c'è niente. <br />
In caso di conguagli da avere o dare come funziona?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Verificare autenticità fattura e detrazione]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Verificare-autenticit%C3%A0-fattura-e-detrazione</link>
			<pubDate>Tue, 13 May 2025 09:17:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=422">Estev58</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Verificare-autenticit%C3%A0-fattura-e-detrazione</guid>
			<description><![CDATA[ho fatto fare ad una ditta edile un lavoro di ristrutturazione del balcone, a cui in fase di preventivo ho chiesto e avuto conferma di poter avere la fattura con il 10% di IVA per poter usufruire della detrazione al 50% essendo prima casa di residenza<br />
<br />
Mi ha inviato in seguito la fattura con causale: "intervento di ristrutturazione edilizia su balcone esterno dell'immobile .."<br />
Il lavoro è stato preponderatamene di manodopera, una giornata di lavoro, con l'utilizzo di poco materiale, poco cemento e tintura finale, fornito dalla ditta.<br />
<br />
dunque:<br />
- Tipo di intervento: ristrutturazione edilizia su balcone di abitazione residenziale.<br />
- Attività svolta: manodopera prevalente, con uso minimo di materiali non significativi (cemento, vernice).<br />
- Fornitura: tutto fornito e installato dalla ditta. rientra nelle condizioni per l'IVA agevolata.<br />
<br />
Dunque, come anche inizialmente concordato, doveva essere applicata l’IVA al 10% su tutta la prestazione, in base all’art. 7, comma 1, lettera b) della Legge n. 488/1999 e alle successive circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate.<br />
<br />
Aldilà del fatto che voglio avere la fattura al 10 e non al 22%, per determinati motivi e percezioni, ho dei dubbi ancora più 'profondi': mi chiedo se in effetti questa fattura sia reale o semplicemente fatta per mostrarla a me e mai inviata effettivamente al SDI dell'Agenzia delle Entrate<br />
<br />
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nel Cassetto Fiscale, Fatture e Corrispettivi non c'è traccia, però come ho detto è inviata a me come persona fisica, al mio Codice Fiscale e non alla mia P.IVA<br />
<br />
Come e dove posso verificare se una fattura, fatta a me come persona fisica con C.F. è stata realmente inviata al SDI dell'Agenzia delle Entrate?<br />
<br />
Oppure, l'Agenzia delle Entrate , prendendo i dati della fattura dal mio bonifico parlante potrebbe accorgersene subito che potrebbe la fattura essere finta, mai inviata?<br />
<br />
Se utilizzo una fattura che poi risultasse falsa, potrei andare incontro io come 'cliente' a problemi con l'Agenzia avendola usata a mia insaputa per avere una detrazione fiscale?<br />
<br />
Potrei inoltre non poter avere diritto alla detrazione ed eventualmente ripagare indietro quello già percepito?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ho fatto fare ad una ditta edile un lavoro di ristrutturazione del balcone, a cui in fase di preventivo ho chiesto e avuto conferma di poter avere la fattura con il 10% di IVA per poter usufruire della detrazione al 50% essendo prima casa di residenza<br />
<br />
Mi ha inviato in seguito la fattura con causale: "intervento di ristrutturazione edilizia su balcone esterno dell'immobile .."<br />
Il lavoro è stato preponderatamene di manodopera, una giornata di lavoro, con l'utilizzo di poco materiale, poco cemento e tintura finale, fornito dalla ditta.<br />
<br />
dunque:<br />
- Tipo di intervento: ristrutturazione edilizia su balcone di abitazione residenziale.<br />
- Attività svolta: manodopera prevalente, con uso minimo di materiali non significativi (cemento, vernice).<br />
- Fornitura: tutto fornito e installato dalla ditta. rientra nelle condizioni per l'IVA agevolata.<br />
<br />
Dunque, come anche inizialmente concordato, doveva essere applicata l’IVA al 10% su tutta la prestazione, in base all’art. 7, comma 1, lettera b) della Legge n. 488/1999 e alle successive circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate.<br />
<br />
Aldilà del fatto che voglio avere la fattura al 10 e non al 22%, per determinati motivi e percezioni, ho dei dubbi ancora più 'profondi': mi chiedo se in effetti questa fattura sia reale o semplicemente fatta per mostrarla a me e mai inviata effettivamente al SDI dell'Agenzia delle Entrate<br />
<br />
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nel Cassetto Fiscale, Fatture e Corrispettivi non c'è traccia, però come ho detto è inviata a me come persona fisica, al mio Codice Fiscale e non alla mia P.IVA<br />
<br />
Come e dove posso verificare se una fattura, fatta a me come persona fisica con C.F. è stata realmente inviata al SDI dell'Agenzia delle Entrate?<br />
<br />
Oppure, l'Agenzia delle Entrate , prendendo i dati della fattura dal mio bonifico parlante potrebbe accorgersene subito che potrebbe la fattura essere finta, mai inviata?<br />
<br />
Se utilizzo una fattura che poi risultasse falsa, potrei andare incontro io come 'cliente' a problemi con l'Agenzia avendola usata a mia insaputa per avere una detrazione fiscale?<br />
<br />
Potrei inoltre non poter avere diritto alla detrazione ed eventualmente ripagare indietro quello già percepito?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tasse arretrate per lavoro all'estero]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Tasse-arretrate-per-lavoro-all-estero</link>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 10:18:26 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=16701">cruzer94</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Tasse-arretrate-per-lavoro-all-estero</guid>
			<description><![CDATA[Salve a tutti!<br />
Mi chiamo Davide e mi sono trasferito a Londra nel 2018, tra il 2019 e il 2023 ero studente universitario, nel frattempo lavoravo per mantenermi. Dopo l'Università sono rimasto senza lavoro per 1 anno e da poco ho ricominciato a lavorare. Non ho mai fatto l'iscrizione all'Aire, in completa ignoranza non pensavo fosse obbligatoria, e non ho mai fatto la dichiarazione dei redditi in Italia pensando che non fosse necessario visto che non lavoravo in Italia e se tanto tornavo per meno di un mese l'anno solo per vacanza. Ora sto cercando di mettermi in regola con tutto ciò e farò l'Aire nei prossimi giorni. Quel che mi preoccupa sono le eventuali tasse che dovrò pagare per gli ultimi 5 anni. Mi potreste dare qualche delucidazione sul da farsi? C'è un modo di capire quando dovrò pagare? Sfortunatamente non ne capisco molto di legge e a differenza dell'Inghilterra che sui siti governativi sono scritti molto chiaramente con esempi, i sono Italiani sono una sofferenza da capire senza esempi ne uno straccio di numeri e percentuali così da sapere indicativamente di che morte devo morire. Ho letto però che Italia-Regno Unito hanno stipulato un accordo per evitare la doppia tassazione e indica che se posso dimostrare che il mio centro di interesse vitale non è in Italia, non dovrei pagare le tasse in Italia che ho già pagato in Inghilterra, è corretto? Grazie e buona giornata!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Salve a tutti!<br />
Mi chiamo Davide e mi sono trasferito a Londra nel 2018, tra il 2019 e il 2023 ero studente universitario, nel frattempo lavoravo per mantenermi. Dopo l'Università sono rimasto senza lavoro per 1 anno e da poco ho ricominciato a lavorare. Non ho mai fatto l'iscrizione all'Aire, in completa ignoranza non pensavo fosse obbligatoria, e non ho mai fatto la dichiarazione dei redditi in Italia pensando che non fosse necessario visto che non lavoravo in Italia e se tanto tornavo per meno di un mese l'anno solo per vacanza. Ora sto cercando di mettermi in regola con tutto ciò e farò l'Aire nei prossimi giorni. Quel che mi preoccupa sono le eventuali tasse che dovrò pagare per gli ultimi 5 anni. Mi potreste dare qualche delucidazione sul da farsi? C'è un modo di capire quando dovrò pagare? Sfortunatamente non ne capisco molto di legge e a differenza dell'Inghilterra che sui siti governativi sono scritti molto chiaramente con esempi, i sono Italiani sono una sofferenza da capire senza esempi ne uno straccio di numeri e percentuali così da sapere indicativamente di che morte devo morire. Ho letto però che Italia-Regno Unito hanno stipulato un accordo per evitare la doppia tassazione e indica che se posso dimostrare che il mio centro di interesse vitale non è in Italia, non dovrei pagare le tasse in Italia che ho già pagato in Inghilterra, è corretto? Grazie e buona giornata!]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Attribuzione Tribunale quota immobile]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Attribuzione-Tribunale-quota-immobile</link>
			<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 17:50:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=15939">Montanari Paola</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Attribuzione-Tribunale-quota-immobile</guid>
			<description><![CDATA[Salve, nell'impossibilità di un accordo nella vendita della casa intestata al 50% ad ex coniugi, il Giudice ha proposto l'attribuzione con provvedimento del Tribunale della quota ex moglie all'ex marito. Il Giudice ha accennato, in questo caso, all'esenzione delle imposizioni fiscali. Mi chiedo quindi: veramente non ci saranno imposte di registro da pagare? L'Agenzia delle Entrate non si farà pagare nulla su questo cambio di proprietà del 50% ? Anticipatamente grazie per i commenti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Salve, nell'impossibilità di un accordo nella vendita della casa intestata al 50% ad ex coniugi, il Giudice ha proposto l'attribuzione con provvedimento del Tribunale della quota ex moglie all'ex marito. Il Giudice ha accennato, in questo caso, all'esenzione delle imposizioni fiscali. Mi chiedo quindi: veramente non ci saranno imposte di registro da pagare? L'Agenzia delle Entrate non si farà pagare nulla su questo cambio di proprietà del 50% ? Anticipatamente grazie per i commenti]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[informazioni]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-informazioni</link>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 12:01:17 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=14995">raffaele74</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-informazioni</guid>
			<description><![CDATA[Mi sono registrato da più di 1 anno al domicilio digitale sia come privato che come professionista proprio per non ricevere più raccomandate dalla pubblica amministrazione.<br />
ma a oggi continuano ad arrivarmi raccomandate cartacee mai una pec .<br />
 l'art. 3 bis del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche) prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L’utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150".<br />
Alla luce di queste previsioni, a vostro avviso, è nulla la notifica e quindi l'intero atto? <br />
A chi posso denunciare la violazione della normativa vigente ?<br />
e perché continuano a mandarmi solo e soltanto raccomandate cartacee a cosa serve questo domicilio digitale? grazie per l eventuale risposta .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mi sono registrato da più di 1 anno al domicilio digitale sia come privato che come professionista proprio per non ricevere più raccomandate dalla pubblica amministrazione.<br />
ma a oggi continuano ad arrivarmi raccomandate cartacee mai una pec .<br />
 l'art. 3 bis del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche) prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L’utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150".<br />
Alla luce di queste previsioni, a vostro avviso, è nulla la notifica e quindi l'intero atto? <br />
A chi posso denunciare la violazione della normativa vigente ?<br />
e perché continuano a mandarmi solo e soltanto raccomandate cartacee a cosa serve questo domicilio digitale? grazie per l eventuale risposta .]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chiarimento sulla tassazione delle criptovalute e utilizzo di conto corrente estero]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Chiarimento-sulla-tassazione-delle-criptovalute-e-utilizzo-di-conto-corrente-estero</link>
			<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 16:49:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=14986">Haxor74ve</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Chiarimento-sulla-tassazione-delle-criptovalute-e-utilizzo-di-conto-corrente-estero</guid>
			<description><![CDATA[Gentili utenti del forum,<br />
<br />
sto cercando di comprendere meglio i miei obblighi fiscali in relazione a investimenti in criptovalute e all’apertura di un conto corrente estero. La mia situazione è la seguente:<br />
<br />
    Sono residente fiscale in Italia e ho già dichiarato le criptovalute detenute nel quadro RW della dichiarazione dei redditi per il monitoraggio fiscale.<br />
    Ho intenzione di aprire un conto corrente estero, sul quale prevedo di versare i proventi derivanti dalla conversione delle criptovalute in valuta fiat (ad esempio euro).<br />
    I fondi derivanti da queste operazioni non saranno trasferiti su conti italiani, ma rimarranno sul conto estero.<br />
<br />
Alla luce di ciò, vorrei chiedere:<br />
<br />
    Plusvalenze da criptovalute: È corretto che le eventuali plusvalenze derivanti dalla conversione delle criptovalute in valuta fiat siano comunque soggette a tassazione in Italia (quadro RT), indipendentemente dal fatto che i fondi restino su un conto corrente estero e non entrino fisicamente nel territorio italiano?<br />
<br />
    Conto corrente estero e IVAFE: Oltre a dichiarare il conto corrente estero nel quadro RW, è corretto che dovrò pagare l'IVAFE, indipendentemente dal saldo e dalla tipologia di movimentazione collegata ai proventi da criptovalute?<br />
<br />
    Documentazione da conservare: Quali documenti o report devo conservare per dimostrare in caso di controllo:<br />
        La provenienza delle somme depositate sul conto corrente estero?<br />
        Le operazioni di compravendita o conversione di criptovalute in valuta fiat?<br />
<br />
    Esenzioni o soglie: Nel caso in cui le giacenze medie o le operazioni di criptovalute non superino determinate soglie (ad esempio, 51.645,69 euro), esistono situazioni in cui tali proventi possano non essere tassati o soggetti a dichiarazione?<br />
<br />
La mia intenzione è di garantire la piena conformità alle normative fiscali italiane ed evitare eventuali sanzioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Gentili utenti del forum,<br />
<br />
sto cercando di comprendere meglio i miei obblighi fiscali in relazione a investimenti in criptovalute e all’apertura di un conto corrente estero. La mia situazione è la seguente:<br />
<br />
    Sono residente fiscale in Italia e ho già dichiarato le criptovalute detenute nel quadro RW della dichiarazione dei redditi per il monitoraggio fiscale.<br />
    Ho intenzione di aprire un conto corrente estero, sul quale prevedo di versare i proventi derivanti dalla conversione delle criptovalute in valuta fiat (ad esempio euro).<br />
    I fondi derivanti da queste operazioni non saranno trasferiti su conti italiani, ma rimarranno sul conto estero.<br />
<br />
Alla luce di ciò, vorrei chiedere:<br />
<br />
    Plusvalenze da criptovalute: È corretto che le eventuali plusvalenze derivanti dalla conversione delle criptovalute in valuta fiat siano comunque soggette a tassazione in Italia (quadro RT), indipendentemente dal fatto che i fondi restino su un conto corrente estero e non entrino fisicamente nel territorio italiano?<br />
<br />
    Conto corrente estero e IVAFE: Oltre a dichiarare il conto corrente estero nel quadro RW, è corretto che dovrò pagare l'IVAFE, indipendentemente dal saldo e dalla tipologia di movimentazione collegata ai proventi da criptovalute?<br />
<br />
    Documentazione da conservare: Quali documenti o report devo conservare per dimostrare in caso di controllo:<br />
        La provenienza delle somme depositate sul conto corrente estero?<br />
        Le operazioni di compravendita o conversione di criptovalute in valuta fiat?<br />
<br />
    Esenzioni o soglie: Nel caso in cui le giacenze medie o le operazioni di criptovalute non superino determinate soglie (ad esempio, 51.645,69 euro), esistono situazioni in cui tali proventi possano non essere tassati o soggetti a dichiarazione?<br />
<br />
La mia intenzione è di garantire la piena conformità alle normative fiscali italiane ed evitare eventuali sanzioni.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Firma incompleta su cartolina di ricezione di atto giudiziario: può essere contestata]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Firma-incompleta-su-cartolina-di-ricezione-di-atto-giudiziario-pu%C3%B2-essere-contestata</link>
			<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 12:55:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=13906">paco8712</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Firma-incompleta-su-cartolina-di-ricezione-di-atto-giudiziario-pu%C3%B2-essere-contestata</guid>
			<description><![CDATA[Ciao a tutti,<br />
ho una domanda sulla validità della firma per la ricezione di atti giudiziari o raccomandate. Se una persona firma la cartolina di avvenuta consegna tramite posta solo con il nome (senza indicare anche il cognome), questa firma può essere contestata?<br />
<br />
Mi chiedo se una firma incompleta possa comunque essere considerata valida o se potrebbe causare problemi in caso di verifica. Qualcuno ha esperienza su come viene trattata questa situazione? Oppure, ci sono casi in cui la giurisprudenza ha considerato accettabile una firma parziale?<br />
<br />
Grazie mille a chiunque possa aiutarmi a chiarire questo dubbio!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ciao a tutti,<br />
ho una domanda sulla validità della firma per la ricezione di atti giudiziari o raccomandate. Se una persona firma la cartolina di avvenuta consegna tramite posta solo con il nome (senza indicare anche il cognome), questa firma può essere contestata?<br />
<br />
Mi chiedo se una firma incompleta possa comunque essere considerata valida o se potrebbe causare problemi in caso di verifica. Qualcuno ha esperienza su come viene trattata questa situazione? Oppure, ci sono casi in cui la giurisprudenza ha considerato accettabile una firma parziale?<br />
<br />
Grazie mille a chiunque possa aiutarmi a chiarire questo dubbio!]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Auto iva 4% soggetto con handicap art.3 comma 3 L104/92 con indennità accompagnamento]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Auto-iva-4-soggetto-con-handicap-art-3-comma-3-L104-92-con-indennit%C3%A0-accompagnamento</link>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 14:57:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=11810">Paslino05</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Auto-iva-4-soggetto-con-handicap-art-3-comma-3-L104-92-con-indennit%C3%A0-accompagnamento</guid>
			<description><![CDATA[Buon giorno,<br />
<br />
desidero sottoporre per una consulenza alla Vs Spett.le attenzione la posizione di mia madre, alla quale sono state attribuite con Sentenza del Tribunale Ordinario le seguenti prestazioni di riferimento:<br />
- indennità di accompagnamento + handicap ex art. 3, comma 3, L. 104/92;<br />
tale condizione è riportata nel Decreto di Omologa della Sentenza stilata dal Giudice a seguito di CTU per patologie di carattere Psichiatrico.<br />
Il ricorso al Giudice Sezione Lavoro si è reso necessario poichè in prima Istanza la Commissione Medica INPS Territorialmente competente, aveva precedentemente riconosciuto mia madre quale soggetto portatore di handicap ex art. 3 comma 1 ai sensi della Legge 104/92.<br />
<br />
Qualche giorno addietro abbiamo deciso di acquistare un’autovettura da intestare a mia madre e vorremmo fruire dell’IVA Agevolata al 4% in ottemperanza a quanto esplicitato dall'Agenzia delle Entrate al Punto 2 “AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO” pagina 3 della Guida alle Agevolazioni Fiscali per le Persone con Disabilità Rev. Febbraio 2023 che tra “Chi ne ha diritto” individua al punto 3 le persone: “con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento” nonché dell’esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e l’esenzione degli emolumenti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);<br />
<br />
ai sensi del documento Versione 4.0 emanato dal Servizio Gestione PRA nell’anno 2017 e denominato “Le agevolazioni fiscali per i disabili nel settore auto” che stabilisce alla pagina 40 nota 41 che “Nel caso in cui la situazione di handicap connotata da gravità viene dichiarata in una sentenza del Tribunale cui l’interessato ha presentato ricorso avverso una precedente decisione della Commissione medica, per poter essere titolo idoneo al riconoscimento dell'esenzione IPT è necessario che nel dispositivo della sentenza sia dichiarato inequivocabilmente che il soggetto è in stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. n. 104/1992 e la patologia rientri in quelle che danno diritto all'esenzione IPT. La sentenza deve essere immediatamente esecutiva superando in via immediata quanto previsto dal verbale della Commissione medica”, tutto ciò viene altresì confermato dal Servizio ACI qualora ci si riferisca a Veicoli Destinati a Soggetti Disabili: come nel caso di specie di mia madre, la quale rientra tra i:<br />
<br />
"disabili psichici o mentali di tale gravità da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/00)",<br />
<br />
Dopo aver fornito al concessionario auto la documentazione in nostro possesso consistente:<br />
<br />
-nel Decreto di Omologa della Sentenza del Tribunale,<br />
<br />
-nella Relazione Tecnica d'Ufficio Medico-Legale stilata dal Consulente Tecnico d'Ufficio CTU nominato dal Giudice;<br />
<br />
-nella risposta da parte del CTU al quesito formulato dal Giudice il quale chiedeva che il CTU rispondesse a: “presenti una minorazione fisica, psichica o sensoriale, singola o plurima, che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, tale che la situazione assuma connotazione di gravità ai sensi dell’art 3, comma 3, della legge 104/92 , specificando in caso positivo , l’epoca nella quale si sono verificate le predette condizioni , anche con riferimento alla data della domanda amministrativa” e che riporta che:<br />
<br />
“sulla base dei dati oggettivi e con giudizio di ragionevole probabilità per le patologie da cui è affetta presenta una riduzione dell’autonomia personale tale da rfendere necessario un intervento assistenziale permanente. Si conclude pertanto che la Sig.ra debba considerarsi persona con handicap in situazione di gravità (ex art 3, comma 3 legge 104/92) Tale giudizio è valevole da … ossia da quando la periziata nel corso di Consulenza Psichiatrica effettuata presso l’UO di Psichiatria dell’Università, veniva consigliata la necessità di un’assistenza continuativa per l’incapacità oggettiva di condurre una vita autonoma”.<br />
<br />
Tale giudizio è conforme a quanto previsto alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21E del 23 Aprile 2010 recante ad OGGETTO: IRPEF - Risposte a quesiti relativi a deduzioni, detrazioni e creditid’imposta che prevede al punto 5. “AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DEI DISABILI” stabilisce che” I soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato ilriconoscimento dell’indennità di accompagnamento possono accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto dell’auto da parte di portatori di handicap a prescindere dall’adattamento del veicolo. Con circolare 11 maggio 2001, n. 46, in merito alla certificazione necessaria per poter fruire dei benefici fiscali per l’acquisto del veicolo senza vincoli di adattamento, è stato precisato che i soggetti con handicap psichico o mentale devono essere in possesso di:<br />
<br />
− verbale di accertamento emesso dalla commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;<br />
<br />
− certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988, emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile (di cui alla legge n. 295 del 1990).<br />
<br />
Tali indicazioni non devono tuttavia ritenersi tassative atteso che per le altre categorie di disabili, aventi diritto ai benefici fiscali per l’acquisto di veicoli, è stato precisato (circ. 15 luglio 1998, n. 186, e la più recente ris. 25 gennaio 2007, n. 8) che è possibile prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, qualora detti soggetti abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, per lavoro, di guerra e dalla certificazione da queste rilasciate risulti chiaramente che l’invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione. In linea con tale orientamento, si deve ritenere che, anche per i portatori di handicap psichico o mentale, per le finalità agevolative di cui trattasi, lo stato di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, possa essere validamente attestato dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. Viceversa non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido “con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica non consentirebbe di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.<br />
<br />
Venivo contattato dal concessionario auto che mi informava che l'agenzia di pratiche auto incaricata dallo stesso in quanto eroga il servizio di consulenza per agevolazioni auto a favore delle persone aventi diritto per la gestione della richiesta all’Agenzia delle Entrate Territorialmente competente per fruire dell’IVA Agevolata al 4% e al P.R.A. della Provincia di Residenza per l’esenzione IPT e degli emolumenti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), ai quesiti sottoposti rispondeva che:<br />
<br />
“sua madre non aderisce all'IVA agevolata del 4 %” pertanto “la nostra direzione al momento non ci consente di fatturare ed immatricolare con Iva agevolata” ciò “vista la sentenza e vista l'assoluta mancanza delle voci fiscali in obbligo dal 2012 nel decreto di omologa e nella relazione del ctu al giudice si ritiene che quanto segue debba essere confermato dalla direzione regionale della agenzia delle entrate tramite invio, da parte del cliente, di istanza di interpello al direttore regionale stesso nelle modalita' stabilite dalla legge”.<br />
<br />
A questo punto vi chiedo se tale interpretazione sia corretta ossia quella che prefigura che l’agevolazione dell’IVA del 4% nonchè l'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e degli emolumenti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) possano essere concessi solo a soggetto riconosciuto nella condizione di handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 il cui giudizio sia formulato con apposito Decreto emanato della Commissione Medica INPS Territorialmente Competente, <br />
mentre viceversa <br />
l’agevolazione dell’IVA del 4% oltre a quelle di esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e degli emolumenti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), non possono essere concessi a soggetto il cui giudizio attestante la condizione di disabilità derivi dall’Omologa di una Sentenza emessa dal Tribunale, Organo di Giudizio Superiore rispetto alla Commissione Medica INPS Territorialmente Competente che ha sovvertito il Giudizio di Prima Istanza formulato dalla Commissione Medica succitata.<br />
<br />
All’uopo preciso altresì che mia madre è stato rilasciato il Contrassegno per Parcheggio Disabili dopo apposita autorizzazione della Polizia Municipale che ha recipito la Certificazione di Persona Invalida ai sensi dell’Art. 381 – DPR 495/1992 rilasciata dall’ASL di competenza.<br />
<br />
Resto in attesa di vostra risposta e vi ringrazio fin d’ora per i chiarimenti e le risposte che saprete fornirmi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Buon giorno,<br />
<br />
desidero sottoporre per una consulenza alla Vs Spett.le attenzione la posizione di mia madre, alla quale sono state attribuite con Sentenza del Tribunale Ordinario le seguenti prestazioni di riferimento:<br />
- indennità di accompagnamento + handicap ex art. 3, comma 3, L. 104/92;<br />
tale condizione è riportata nel Decreto di Omologa della Sentenza stilata dal Giudice a seguito di CTU per patologie di carattere Psichiatrico.<br />
Il ricorso al Giudice Sezione Lavoro si è reso necessario poichè in prima Istanza la Commissione Medica INPS Territorialmente competente, aveva precedentemente riconosciuto mia madre quale soggetto portatore di handicap ex art. 3 comma 1 ai sensi della Legge 104/92.<br />
<br />
Qualche giorno addietro abbiamo deciso di acquistare un’autovettura da intestare a mia madre e vorremmo fruire dell’IVA Agevolata al 4% in ottemperanza a quanto esplicitato dall'Agenzia delle Entrate al Punto 2 “AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO” pagina 3 della Guida alle Agevolazioni Fiscali per le Persone con Disabilità Rev. Febbraio 2023 che tra “Chi ne ha diritto” individua al punto 3 le persone: “con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento” nonché dell’esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e l’esenzione degli emolumenti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);<br />
<br />
ai sensi del documento Versione 4.0 emanato dal Servizio Gestione PRA nell’anno 2017 e denominato “Le agevolazioni fiscali per i disabili nel settore auto” che stabilisce alla pagina 40 nota 41 che “Nel caso in cui la situazione di handicap connotata da gravità viene dichiarata in una sentenza del Tribunale cui l’interessato ha presentato ricorso avverso una precedente decisione della Commissione medica, per poter essere titolo idoneo al riconoscimento dell'esenzione IPT è necessario che nel dispositivo della sentenza sia dichiarato inequivocabilmente che il soggetto è in stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. n. 104/1992 e la patologia rientri in quelle che danno diritto all'esenzione IPT. La sentenza deve essere immediatamente esecutiva superando in via immediata quanto previsto dal verbale della Commissione medica”, tutto ciò viene altresì confermato dal Servizio ACI qualora ci si riferisca a Veicoli Destinati a Soggetti Disabili: come nel caso di specie di mia madre, la quale rientra tra i:<br />
<br />
"disabili psichici o mentali di tale gravità da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/00)",<br />
<br />
Dopo aver fornito al concessionario auto la documentazione in nostro possesso consistente:<br />
<br />
-nel Decreto di Omologa della Sentenza del Tribunale,<br />
<br />
-nella Relazione Tecnica d'Ufficio Medico-Legale stilata dal Consulente Tecnico d'Ufficio CTU nominato dal Giudice;<br />
<br />
-nella risposta da parte del CTU al quesito formulato dal Giudice il quale chiedeva che il CTU rispondesse a: “presenti una minorazione fisica, psichica o sensoriale, singola o plurima, che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, tale che la situazione assuma connotazione di gravità ai sensi dell’art 3, comma 3, della legge 104/92 , specificando in caso positivo , l’epoca nella quale si sono verificate le predette condizioni , anche con riferimento alla data della domanda amministrativa” e che riporta che:<br />
<br />
“sulla base dei dati oggettivi e con giudizio di ragionevole probabilità per le patologie da cui è affetta presenta una riduzione dell’autonomia personale tale da rfendere necessario un intervento assistenziale permanente. Si conclude pertanto che la Sig.ra debba considerarsi persona con handicap in situazione di gravità (ex art 3, comma 3 legge 104/92) Tale giudizio è valevole da … ossia da quando la periziata nel corso di Consulenza Psichiatrica effettuata presso l’UO di Psichiatria dell’Università, veniva consigliata la necessità di un’assistenza continuativa per l’incapacità oggettiva di condurre una vita autonoma”.<br />
<br />
Tale giudizio è conforme a quanto previsto alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21E del 23 Aprile 2010 recante ad OGGETTO: IRPEF - Risposte a quesiti relativi a deduzioni, detrazioni e creditid’imposta che prevede al punto 5. “AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DEI DISABILI” stabilisce che” I soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato ilriconoscimento dell’indennità di accompagnamento possono accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto dell’auto da parte di portatori di handicap a prescindere dall’adattamento del veicolo. Con circolare 11 maggio 2001, n. 46, in merito alla certificazione necessaria per poter fruire dei benefici fiscali per l’acquisto del veicolo senza vincoli di adattamento, è stato precisato che i soggetti con handicap psichico o mentale devono essere in possesso di:<br />
<br />
− verbale di accertamento emesso dalla commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;<br />
<br />
− certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988, emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile (di cui alla legge n. 295 del 1990).<br />
<br />
Tali indicazioni non devono tuttavia ritenersi tassative atteso che per le altre categorie di disabili, aventi diritto ai benefici fiscali per l’acquisto di veicoli, è stato precisato (circ. 15 luglio 1998, n. 186, e la più recente ris. 25 gennaio 2007, n. 8) che è possibile prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, qualora detti soggetti abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, per lavoro, di guerra e dalla certificazione da queste rilasciate risulti chiaramente che l’invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione. In linea con tale orientamento, si deve ritenere che, anche per i portatori di handicap psichico o mentale, per le finalità agevolative di cui trattasi, lo stato di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, possa essere validamente attestato dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. Viceversa non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido “con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica non consentirebbe di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.<br />
<br />
Venivo contattato dal concessionario auto che mi informava che l'agenzia di pratiche auto incaricata dallo stesso in quanto eroga il servizio di consulenza per agevolazioni auto a favore delle persone aventi diritto per la gestione della richiesta all’Agenzia delle Entrate Territorialmente competente per fruire dell’IVA Agevolata al 4% e al P.R.A. della Provincia di Residenza per l’esenzione IPT e degli emolumenti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), ai quesiti sottoposti rispondeva che:<br />
<br />
“sua madre non aderisce all'IVA agevolata del 4 %” pertanto “la nostra direzione al momento non ci consente di fatturare ed immatricolare con Iva agevolata” ciò “vista la sentenza e vista l'assoluta mancanza delle voci fiscali in obbligo dal 2012 nel decreto di omologa e nella relazione del ctu al giudice si ritiene che quanto segue debba essere confermato dalla direzione regionale della agenzia delle entrate tramite invio, da parte del cliente, di istanza di interpello al direttore regionale stesso nelle modalita' stabilite dalla legge”.<br />
<br />
A questo punto vi chiedo se tale interpretazione sia corretta ossia quella che prefigura che l’agevolazione dell’IVA del 4% nonchè l'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e degli emolumenti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) possano essere concessi solo a soggetto riconosciuto nella condizione di handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 il cui giudizio sia formulato con apposito Decreto emanato della Commissione Medica INPS Territorialmente Competente, <br />
mentre viceversa <br />
l’agevolazione dell’IVA del 4% oltre a quelle di esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e degli emolumenti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), non possono essere concessi a soggetto il cui giudizio attestante la condizione di disabilità derivi dall’Omologa di una Sentenza emessa dal Tribunale, Organo di Giudizio Superiore rispetto alla Commissione Medica INPS Territorialmente Competente che ha sovvertito il Giudizio di Prima Istanza formulato dalla Commissione Medica succitata.<br />
<br />
All’uopo preciso altresì che mia madre è stato rilasciato il Contrassegno per Parcheggio Disabili dopo apposita autorizzazione della Polizia Municipale che ha recipito la Certificazione di Persona Invalida ai sensi dell’Art. 381 – DPR 495/1992 rilasciata dall’ASL di competenza.<br />
<br />
Resto in attesa di vostra risposta e vi ringrazio fin d’ora per i chiarimenti e le risposte che saprete fornirmi.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Acquisto auto con iva agevolata 4% disabile a seguito di sentenza del Tribunale]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Acquisto-auto-con-iva-agevolata-4-disabile-a-seguito-di-sentenza-del-Tribunale</link>
			<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 15:10:49 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=5122">pippo1979</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Acquisto-auto-con-iva-agevolata-4-disabile-a-seguito-di-sentenza-del-Tribunale</guid>
			<description><![CDATA[Buon pomeriggio a tutti,<br />
mia mamma, invalida al 100% con legge 104 art.3 comma 3, vorrebbe acquistare un'auto "adattata" per facilitare i suoi spostamenti.<br />
Ho un problema di questo tipo.<br />
L'invalidità non ci è stata concessa dalla commissione medica (che in prima istanza aveva respinto la richiesta), bensì a seguito di causa promossa contro l'INPS e che abbiamo vinto.<br />
Essendoci soltanto una sentenza in cui il giudice omologa la relazione del ctu mancano le formule di rito previste nei verbali delle commissioni mediche.<br />
Questo mi genera un pò di timore, forse immotivato, nel procedere all'acquisto.<br />
La concessionaria è disponibile a procedere e sotto riporto il parere ricevuto dal loro service legale.<br />
Peraltro, per maggior sicurezza, il medico del ssn mi ha fatto un certificato di collegamento tra difficoltà motorie e necessità di auto adattata.<br />
A vostro parere posso procedere serenamente? Nel caso mi contestassero l'iva agevolata di solito quanto potrebbero essere le sanzioni?<br />
Grazie mille.<br />
<br />
VISTA LA SENTENZA E VISTA L'ASSOLUTA MANCANZA DELLE VOCI FISCALI IN OBBLIGO DAL 2012 NEL DECRETO DI OMOLOGA E NELLA RELAZIONE DEL CTU AL<br />
GIUDICE SI RITIENE CHE QUANTO SEGUE DEBBA ESSERE CONFERMATO DALLA DIREZIONE REGIONALE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE INVIO, DA<br />
PARTE DEL CLIENTE, DI ISTANZA DI INTERPELLO AL DIRETTORE REGIONALE STESSO NELLE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.<br />
SE VOLETE PROCEDERE COME SEGUE VI DOVETE ASSUMERE LA RESPONSABILITA' DI EVENTUALI E POSSIBILI CONTESTAZIONI FUTURE A VOI PER L'IVA E AL<br />
CLIENTE PER L'IRPEF.<br />
ATTENZIONE: LA RELAZIONE DEL CTU AL GIUDICE (CHE RICONOSCE IL DIRITTO ALLA 104 MA NON ALLA INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO) PERMETTE LA<br />
CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI MA CON ADATTAMENTO DELLA VETTURA.<br />
il cliente ricade nella condizione di cui al punto 4.b.y. della tabella allegata per cui ha diritto alle agevolazioni ma con adattamento della vettura al SUO<br />
TRASPORTO.<br />
<br />
Inoltre:<br />
• è presente il diritto all’esenzione dal pagamento IPT;<br />
• la vettura deve essere intestata o all’avente diritto o alla persona che, dimostrandolo, lo ha a carico fiscale;<br />
• la vettura non può essere cointestata;<br />
• il pagamento della tassa di proprietà è demandato alle regole che la Regione, di appartenenza del cliente, ha deliberato.<br />
<br />
N.B.: il CTU nella relazione che ha permesso al Giudice di emettere Sentenza di riconoscimento di “Handicap in situazione di gravità di cui alla Legge 104 art. 3 comma 3”<br />
descrive una situazione motoria che può essere ricondotta alle “Ridotte o impedite capacità motorie permanenti” e, come da Legge 449/97, la vettura andrà adattata e<br />
collaudata al trasporto del cliente e, poi, immatricolata.<br />
NEL CASO SPECIFICO IL CTU HA RELAZIONATO AL GIUDICE METTENDO IN EVIDENZA, RISPETTO ALLE VOCI FISCALI DI CUI ALLE PAGINE SEGUENTI, UNA<br />
SITUAZIONE MOTORIA CHE PUO’ RICONDURRE ALLE RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA’ MOTORIE, MA NON ALTRO.<br />
<br />
TABELLA INTEGRATA CON LA CIRC. 21/E DEL 23.04.10: AVENTI DIRITTO<br />
1 a) disabili psichici o mentali in possesso di Indennità di Accompagnamento e di legge 104/92 art. 3 comma 3 (mancando uno dei due requisiti il diritto decade) –<br />
(il possesso dell’indennità di frequenza non da il diritto alle agevolazioni);<br />
b) disabili psichici o mentali di cui al punto 5.1 della Circ. 21/E del 23.04.10 della Agenzia delle Entrate (senza adattamenti);<br />
2 disabili sensoriali: (per qs casi non è richiesta la Certificazione di Legge 104/92 ma basta la 1^ Istanza di Invalidità):<br />
a)- ipovedenti gravi (minimo 1/10 in entrambi gli occhi); b)- ciechi della legge 382/70; c)- sordomuti della legge 381/70;<br />
3 disabili motori in possesso di patente speciale con obbligo di adattamenti per la guida (prescritti dalla Commissione Medica) (per qs casi non è richiesta la<br />
Certificazione di Legge 104/92);<br />
4 disabili motori (diagnosticati) che r icadano in una di qs. due condizioni:<br />
a. disabili motori non in grado di guidare e non in possesso della legge 104/92 art. 3 comma 3 in tal caso è obbligatorio in tal caso è obbligatorio l’adattamento al<br />
trasporto della vettura;<br />
b. disabili motori non in grado di guidare e in possesso della legge 104/92 art. 3 comma 3, in questo caso esistono altre due sottospecie di precisazioni richieste<br />
dalla norma:<br />
x) con le “grave limitazione della capacità di deambulazione” o “pluriamputazioni” (certificate sulla stessa legge 104) - in tal caso non è obbligatorio<br />
l’adattamento al trasporto della vettura;<br />
y) con le “capacità motorie ridotte o impedite” (certificate sulla stessa Legge 104) ma in tal caso è, comunque, obbligatorio l’adattamento al trasporto della<br />
vettura;<br />
c. disabili motori non in grado di guidare e in possesso della legge 104/92 art. 3 comma 1, in questo caso, con disabilità motoria accertata, è obbligatorio<br />
l’adattamento al trasporto della vettura.<br />
d. disabili motori di cui al punto 5.2 della Circ. 21/E del 23.04.10 della Agenzia delle Entrate (senza adattamenti);<br />
Le persone di cui ai punti 1), 3) e 4) sono esenti dal pagamento della IPT - Le persone di cui al punto 1b), 2) e 4d) non sono esenti dal pagamento della IPT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Buon pomeriggio a tutti,<br />
mia mamma, invalida al 100% con legge 104 art.3 comma 3, vorrebbe acquistare un'auto "adattata" per facilitare i suoi spostamenti.<br />
Ho un problema di questo tipo.<br />
L'invalidità non ci è stata concessa dalla commissione medica (che in prima istanza aveva respinto la richiesta), bensì a seguito di causa promossa contro l'INPS e che abbiamo vinto.<br />
Essendoci soltanto una sentenza in cui il giudice omologa la relazione del ctu mancano le formule di rito previste nei verbali delle commissioni mediche.<br />
Questo mi genera un pò di timore, forse immotivato, nel procedere all'acquisto.<br />
La concessionaria è disponibile a procedere e sotto riporto il parere ricevuto dal loro service legale.<br />
Peraltro, per maggior sicurezza, il medico del ssn mi ha fatto un certificato di collegamento tra difficoltà motorie e necessità di auto adattata.<br />
A vostro parere posso procedere serenamente? Nel caso mi contestassero l'iva agevolata di solito quanto potrebbero essere le sanzioni?<br />
Grazie mille.<br />
<br />
VISTA LA SENTENZA E VISTA L'ASSOLUTA MANCANZA DELLE VOCI FISCALI IN OBBLIGO DAL 2012 NEL DECRETO DI OMOLOGA E NELLA RELAZIONE DEL CTU AL<br />
GIUDICE SI RITIENE CHE QUANTO SEGUE DEBBA ESSERE CONFERMATO DALLA DIREZIONE REGIONALE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE INVIO, DA<br />
PARTE DEL CLIENTE, DI ISTANZA DI INTERPELLO AL DIRETTORE REGIONALE STESSO NELLE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.<br />
SE VOLETE PROCEDERE COME SEGUE VI DOVETE ASSUMERE LA RESPONSABILITA' DI EVENTUALI E POSSIBILI CONTESTAZIONI FUTURE A VOI PER L'IVA E AL<br />
CLIENTE PER L'IRPEF.<br />
ATTENZIONE: LA RELAZIONE DEL CTU AL GIUDICE (CHE RICONOSCE IL DIRITTO ALLA 104 MA NON ALLA INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO) PERMETTE LA<br />
CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI MA CON ADATTAMENTO DELLA VETTURA.<br />
il cliente ricade nella condizione di cui al punto 4.b.y. della tabella allegata per cui ha diritto alle agevolazioni ma con adattamento della vettura al SUO<br />
TRASPORTO.<br />
<br />
Inoltre:<br />
• è presente il diritto all’esenzione dal pagamento IPT;<br />
• la vettura deve essere intestata o all’avente diritto o alla persona che, dimostrandolo, lo ha a carico fiscale;<br />
• la vettura non può essere cointestata;<br />
• il pagamento della tassa di proprietà è demandato alle regole che la Regione, di appartenenza del cliente, ha deliberato.<br />
<br />
N.B.: il CTU nella relazione che ha permesso al Giudice di emettere Sentenza di riconoscimento di “Handicap in situazione di gravità di cui alla Legge 104 art. 3 comma 3”<br />
descrive una situazione motoria che può essere ricondotta alle “Ridotte o impedite capacità motorie permanenti” e, come da Legge 449/97, la vettura andrà adattata e<br />
collaudata al trasporto del cliente e, poi, immatricolata.<br />
NEL CASO SPECIFICO IL CTU HA RELAZIONATO AL GIUDICE METTENDO IN EVIDENZA, RISPETTO ALLE VOCI FISCALI DI CUI ALLE PAGINE SEGUENTI, UNA<br />
SITUAZIONE MOTORIA CHE PUO’ RICONDURRE ALLE RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA’ MOTORIE, MA NON ALTRO.<br />
<br />
TABELLA INTEGRATA CON LA CIRC. 21/E DEL 23.04.10: AVENTI DIRITTO<br />
1 a) disabili psichici o mentali in possesso di Indennità di Accompagnamento e di legge 104/92 art. 3 comma 3 (mancando uno dei due requisiti il diritto decade) –<br />
(il possesso dell’indennità di frequenza non da il diritto alle agevolazioni);<br />
b) disabili psichici o mentali di cui al punto 5.1 della Circ. 21/E del 23.04.10 della Agenzia delle Entrate (senza adattamenti);<br />
2 disabili sensoriali: (per qs casi non è richiesta la Certificazione di Legge 104/92 ma basta la 1^ Istanza di Invalidità):<br />
a)- ipovedenti gravi (minimo 1/10 in entrambi gli occhi); b)- ciechi della legge 382/70; c)- sordomuti della legge 381/70;<br />
3 disabili motori in possesso di patente speciale con obbligo di adattamenti per la guida (prescritti dalla Commissione Medica) (per qs casi non è richiesta la<br />
Certificazione di Legge 104/92);<br />
4 disabili motori (diagnosticati) che r icadano in una di qs. due condizioni:<br />
a. disabili motori non in grado di guidare e non in possesso della legge 104/92 art. 3 comma 3 in tal caso è obbligatorio in tal caso è obbligatorio l’adattamento al<br />
trasporto della vettura;<br />
b. disabili motori non in grado di guidare e in possesso della legge 104/92 art. 3 comma 3, in questo caso esistono altre due sottospecie di precisazioni richieste<br />
dalla norma:<br />
x) con le “grave limitazione della capacità di deambulazione” o “pluriamputazioni” (certificate sulla stessa legge 104) - in tal caso non è obbligatorio<br />
l’adattamento al trasporto della vettura;<br />
y) con le “capacità motorie ridotte o impedite” (certificate sulla stessa Legge 104) ma in tal caso è, comunque, obbligatorio l’adattamento al trasporto della<br />
vettura;<br />
c. disabili motori non in grado di guidare e in possesso della legge 104/92 art. 3 comma 1, in questo caso, con disabilità motoria accertata, è obbligatorio<br />
l’adattamento al trasporto della vettura.<br />
d. disabili motori di cui al punto 5.2 della Circ. 21/E del 23.04.10 della Agenzia delle Entrate (senza adattamenti);<br />
Le persone di cui ai punti 1), 3) e 4) sono esenti dal pagamento della IPT - Le persone di cui al punto 1b), 2) e 4d) non sono esenti dal pagamento della IPT]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ARNEO CHE ARRIVA CON RACCOMANDATA]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-ARNEO-CHE-ARRIVA-CON-RACCOMANDATA</link>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 14:28:14 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=2931">Bose</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-ARNEO-CHE-ARRIVA-CON-RACCOMANDATA</guid>
			<description><![CDATA[Buongiorno a tutti, da diversi anni abbiamo un casa di campagna in alto salento, e anche se non siamo residenti la quale casa vacanza (viviamo in altra regione), paghiamo lo sporco - dice il comune in misura ridotta in quanto non residenti - e l'imu.<br />
Ma non basta, da alcuni anni ci arriva anche l'Arneo, una tassa di 25,00 annui al quale viene trovata l'attenuante di "pulizia dei canali" che noi non abbiamo.<br />
Mi chiedo, visto che alcuni si rifiutano di pagarla in quanto ingiusta, continuo a pagarla o seguo l'"esempio" di chi non la paga?<br />
Grazie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Buongiorno a tutti, da diversi anni abbiamo un casa di campagna in alto salento, e anche se non siamo residenti la quale casa vacanza (viviamo in altra regione), paghiamo lo sporco - dice il comune in misura ridotta in quanto non residenti - e l'imu.<br />
Ma non basta, da alcuni anni ci arriva anche l'Arneo, una tassa di 25,00 annui al quale viene trovata l'attenuante di "pulizia dei canali" che noi non abbiamo.<br />
Mi chiedo, visto che alcuni si rifiutano di pagarla in quanto ingiusta, continuo a pagarla o seguo l'"esempio" di chi non la paga?<br />
Grazie.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fattura elettronica e soggetti coinvolti]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Fattura-elettronica-e-soggetti-coinvolti</link>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 15:31:15 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=9820">Troppeleggi</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Fattura-elettronica-e-soggetti-coinvolti</guid>
			<description><![CDATA[Salve,<br />
consulto spesso il sito, ma questo e' il mio primo intervento, perche' non trovo una risposta.<br />
<br />
Esiste una fattura elettronica, firmata digitalmente. Dal file XML risulta (uso nomi di fantasia):<br />
<br />
- CedentePrestatore = azienda Aldo <br />
- CessionarioCommittente = Dario (privato, privo di partita IVA; che poi sarei io)<br />
- TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente = azienda Carlo<br />
<br />
Inoltre, la fattura elettronica e' stata firmata digitalmente da un dipendente dell'azienda Carlo.<br />
A fronte dell'emissione di tale fattura, Dario non ha mai ricevuto nessuna notifica, ne' tantomeno una copia cartacea.<br />
La fattura e' stata usata per acquisire indebitamente crediti fiscali legati al Superbonus, all'insaputa di Carlo, che ha scoperto casualmente, solo dopo molti mesi, l'esistenza di questa fattura e dei crediti.<br />
<br />
DOMANDE:<br />
- chi aveva l'obbligo di notificare a Dario l'emissione della fattura<br />
- chi risulta il soggetto che ha emesso la fattura, considerato che e' stata apposta la firma digitale?<br />
<br />
Grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Salve,<br />
consulto spesso il sito, ma questo e' il mio primo intervento, perche' non trovo una risposta.<br />
<br />
Esiste una fattura elettronica, firmata digitalmente. Dal file XML risulta (uso nomi di fantasia):<br />
<br />
- CedentePrestatore = azienda Aldo <br />
- CessionarioCommittente = Dario (privato, privo di partita IVA; che poi sarei io)<br />
- TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente = azienda Carlo<br />
<br />
Inoltre, la fattura elettronica e' stata firmata digitalmente da un dipendente dell'azienda Carlo.<br />
A fronte dell'emissione di tale fattura, Dario non ha mai ricevuto nessuna notifica, ne' tantomeno una copia cartacea.<br />
La fattura e' stata usata per acquisire indebitamente crediti fiscali legati al Superbonus, all'insaputa di Carlo, che ha scoperto casualmente, solo dopo molti mesi, l'esistenza di questa fattura e dei crediti.<br />
<br />
DOMANDE:<br />
- chi aveva l'obbligo di notificare a Dario l'emissione della fattura<br />
- chi risulta il soggetto che ha emesso la fattura, considerato che e' stata apposta la firma digitale?<br />
<br />
Grazie]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vendita prima casa prima dei 5 anni e deposito cauzionale notaio]]></title>
			<link>https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Vendita-prima-casa-prima-dei-5-anni-e-deposito-cauzionale-notaio</link>
			<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 17:08:29 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.laleggepertutti.it/member.php?action=profile&uid=6426">Alturia78</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.laleggepertutti.it/Thread-Vendita-prima-casa-prima-dei-5-anni-e-deposito-cauzionale-notaio</guid>
			<description><![CDATA[L'11 novembre 2022 è stata venduto immobile residenziale prima della decorrenza dei 5 anni, su cui vi erano le agevolazioni prima casa.<br />
<br />
Come da prassi il notaio mi ha chiesto in qualità di venditore, un deposito cauzionale tramite assegno, salvo che:<br />
<br />
- o riacquistassi entro l'anno un’altra abitazione da adibire a prima casa;<br />
- o  mi  “autodenunciassi” all’Agenzia delle Entrate per il pagamento delle imposte dovute per differenza.<br />
<br />
Dato che non ho potuto riaquistare un'altra abitazione principale, ho presentato autodenuncia ad ottobre 2023 all'agenzia delle entrate che dovrà pertanto ricalcolare le imposte, detto anche ravvedimento operoso per decadenza agevolazioni prima casa.<br />
<br />
Sono pertanto in attesa di ricevere il ricalcolo per effettuare il pagamento dell'F24 da presentare poi al notaio e riavere indietro l'assegno a deposito.<br />
<br />
Se il ricalcolo l'agenzia delle entrate lo effettuerà oltre la data del rogito che è la medesima presente sull'assegno, e cioè 11/11/23, il notaio potrà trattenere l'assegno anche se ho presentato autodenuncia nei termini? C'è qualcosa che si può fare per avere prima del 11/11/23 il ricalcolo delle imposte permettendomi così di pagare  l'F24 e poterlo presentare nei termini al notaio per riavere l'assegno? Grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L'11 novembre 2022 è stata venduto immobile residenziale prima della decorrenza dei 5 anni, su cui vi erano le agevolazioni prima casa.<br />
<br />
Come da prassi il notaio mi ha chiesto in qualità di venditore, un deposito cauzionale tramite assegno, salvo che:<br />
<br />
- o riacquistassi entro l'anno un’altra abitazione da adibire a prima casa;<br />
- o  mi  “autodenunciassi” all’Agenzia delle Entrate per il pagamento delle imposte dovute per differenza.<br />
<br />
Dato che non ho potuto riaquistare un'altra abitazione principale, ho presentato autodenuncia ad ottobre 2023 all'agenzia delle entrate che dovrà pertanto ricalcolare le imposte, detto anche ravvedimento operoso per decadenza agevolazioni prima casa.<br />
<br />
Sono pertanto in attesa di ricevere il ricalcolo per effettuare il pagamento dell'F24 da presentare poi al notaio e riavere indietro l'assegno a deposito.<br />
<br />
Se il ricalcolo l'agenzia delle entrate lo effettuerà oltre la data del rogito che è la medesima presente sull'assegno, e cioè 11/11/23, il notaio potrà trattenere l'assegno anche se ho presentato autodenuncia nei termini? C'è qualcosa che si può fare per avere prima del 11/11/23 il ricalcolo delle imposte permettendomi così di pagare  l'F24 e poterlo presentare nei termini al notaio per riavere l'assegno? Grazie]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>