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Pignoramento Pensioni per crediti alimentari: Qual'è la corretta interpretazione?
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Desidero avere delle delucidazioni sulla corretta interpretazione di alcuni comma dell Art. 545 cpc

Comma 3: Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Comma 5: Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.

Comma 7: Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. (3)

DOMANDA : Se la pensione rientra nelle “altre indennità” e se armonizziamo il comma 3 e il comma 5 con il comma 7 , quale risulterebbe essere la somma pignorabile per “crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato”?

E per il “simultaneo concorso delle cause non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette” si intende la metà della parte eccedente della pensione oltre il minimo vitale o la metà della pensione che in tal caso violerebbe il comma 7, per la maggior parte delle pensioni che non superano i 1000 euro e/o comunque sotto la quota pensione 1359 euro netti?
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Pignoramento Pensioni per crediti alimentari: Qual'è la corretta interpretazione? - da G.Doria - 30-03-2018, 18:55