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Auto iva 4% soggetto con handicap art.3 comma 3 L104/92 con indennità accompagnamento - Versione stampabile

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Auto iva 4% soggetto con handicap art.3 comma 3 L104/92 con indennità accompagnamento - Paslino05 - 20-07-2024

Buon giorno,

desidero sottoporre per una consulenza alla Vs Spett.le attenzione la posizione di mia madre, alla quale sono state attribuite con Sentenza del Tribunale Ordinario le seguenti prestazioni di riferimento:
- indennità di accompagnamento + handicap ex art. 3, comma 3, L. 104/92;
tale condizione è riportata nel Decreto di Omologa della Sentenza stilata dal Giudice a seguito di CTU per patologie di carattere Psichiatrico.
Il ricorso al Giudice Sezione Lavoro si è reso necessario poichè in prima Istanza la Commissione Medica INPS Territorialmente competente, aveva precedentemente riconosciuto mia madre quale soggetto portatore di handicap ex art. 3 comma 1 ai sensi della Legge 104/92.

Qualche giorno addietro abbiamo deciso di acquistare un’autovettura da intestare a mia madre e vorremmo fruire dell’IVA Agevolata al 4% in ottemperanza a quanto esplicitato dall'Agenzia delle Entrate al Punto 2 “AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO” pagina 3 della Guida alle Agevolazioni Fiscali per le Persone con Disabilità Rev. Febbraio 2023 che tra “Chi ne ha diritto” individua al punto 3 le persone: “con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento” nonché dell’esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e l’esenzione degli emolumenti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

ai sensi del documento Versione 4.0 emanato dal Servizio Gestione PRA nell’anno 2017 e denominato “Le agevolazioni fiscali per i disabili nel settore auto” che stabilisce alla pagina 40 nota 41 che “Nel caso in cui la situazione di handicap connotata da gravità viene dichiarata in una sentenza del Tribunale cui l’interessato ha presentato ricorso avverso una precedente decisione della Commissione medica, per poter essere titolo idoneo al riconoscimento dell'esenzione IPT è necessario che nel dispositivo della sentenza sia dichiarato inequivocabilmente che il soggetto è in stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. n. 104/1992 e la patologia rientri in quelle che danno diritto all'esenzione IPT. La sentenza deve essere immediatamente esecutiva superando in via immediata quanto previsto dal verbale della Commissione medica”, tutto ciò viene altresì confermato dal Servizio ACI qualora ci si riferisca a Veicoli Destinati a Soggetti Disabili: come nel caso di specie di mia madre, la quale rientra tra i:

"disabili psichici o mentali di tale gravità da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/00)",

Dopo aver fornito al concessionario auto la documentazione in nostro possesso consistente:

-nel Decreto di Omologa della Sentenza del Tribunale,

-nella Relazione Tecnica d'Ufficio Medico-Legale stilata dal Consulente Tecnico d'Ufficio CTU nominato dal Giudice;

-nella risposta da parte del CTU al quesito formulato dal Giudice il quale chiedeva che il CTU rispondesse a: “presenti una minorazione fisica, psichica o sensoriale, singola o plurima, che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, tale che la situazione assuma connotazione di gravità ai sensi dell’art 3, comma 3, della legge 104/92 , specificando in caso positivo , l’epoca nella quale si sono verificate le predette condizioni , anche con riferimento alla data della domanda amministrativa” e che riporta che:

“sulla base dei dati oggettivi e con giudizio di ragionevole probabilità per le patologie da cui è affetta presenta una riduzione dell’autonomia personale tale da rfendere necessario un intervento assistenziale permanente. Si conclude pertanto che la Sig.ra debba considerarsi persona con handicap in situazione di gravità (ex art 3, comma 3 legge 104/92) Tale giudizio è valevole da … ossia da quando la periziata nel corso di Consulenza Psichiatrica effettuata presso l’UO di Psichiatria dell’Università, veniva consigliata la necessità di un’assistenza continuativa per l’incapacità oggettiva di condurre una vita autonoma”.

Tale giudizio è conforme a quanto previsto alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21E del 23 Aprile 2010 recante ad OGGETTO: IRPEF - Risposte a quesiti relativi a deduzioni, detrazioni e creditid’imposta che prevede al punto 5. “AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DEI DISABILI” stabilisce che” I soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato ilriconoscimento dell’indennità di accompagnamento possono accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto dell’auto da parte di portatori di handicap a prescindere dall’adattamento del veicolo. Con circolare 11 maggio 2001, n. 46, in merito alla certificazione necessaria per poter fruire dei benefici fiscali per l’acquisto del veicolo senza vincoli di adattamento, è stato precisato che i soggetti con handicap psichico o mentale devono essere in possesso di:

− verbale di accertamento emesso dalla commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;

− certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988, emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile (di cui alla legge n. 295 del 1990).

Tali indicazioni non devono tuttavia ritenersi tassative atteso che per le altre categorie di disabili, aventi diritto ai benefici fiscali per l’acquisto di veicoli, è stato precisato (circ. 15 luglio 1998, n. 186, e la più recente ris. 25 gennaio 2007, n. 8) che è possibile prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, qualora detti soggetti abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, per lavoro, di guerra e dalla certificazione da queste rilasciate risulti chiaramente che l’invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione. In linea con tale orientamento, si deve ritenere che, anche per i portatori di handicap psichico o mentale, per le finalità agevolative di cui trattasi, lo stato di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, possa essere validamente attestato dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. Viceversa non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido “con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica non consentirebbe di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

Venivo contattato dal concessionario auto che mi informava che l'agenzia di pratiche auto incaricata dallo stesso in quanto eroga il servizio di consulenza per agevolazioni auto a favore delle persone aventi diritto per la gestione della richiesta all’Agenzia delle Entrate Territorialmente competente per fruire dell’IVA Agevolata al 4% e al P.R.A. della Provincia di Residenza per l’esenzione IPT e degli emolumenti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), ai quesiti sottoposti rispondeva che:

“sua madre non aderisce all'IVA agevolata del 4 %” pertanto “la nostra direzione al momento non ci consente di fatturare ed immatricolare con Iva agevolata” ciò “vista la sentenza e vista l'assoluta mancanza delle voci fiscali in obbligo dal 2012 nel decreto di omologa e nella relazione del ctu al giudice si ritiene che quanto segue debba essere confermato dalla direzione regionale della agenzia delle entrate tramite invio, da parte del cliente, di istanza di interpello al direttore regionale stesso nelle modalita' stabilite dalla legge”.

A questo punto vi chiedo se tale interpretazione sia corretta ossia quella che prefigura che l’agevolazione dell’IVA del 4% nonchè l'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e degli emolumenti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) possano essere concessi solo a soggetto riconosciuto nella condizione di handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 il cui giudizio sia formulato con apposito Decreto emanato della Commissione Medica INPS Territorialmente Competente,
mentre viceversa
l’agevolazione dell’IVA del 4% oltre a quelle di esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e degli emolumenti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), non possono essere concessi a soggetto il cui giudizio attestante la condizione di disabilità derivi dall’Omologa di una Sentenza emessa dal Tribunale, Organo di Giudizio Superiore rispetto alla Commissione Medica INPS Territorialmente Competente che ha sovvertito il Giudizio di Prima Istanza formulato dalla Commissione Medica succitata.

All’uopo preciso altresì che mia madre è stato rilasciato il Contrassegno per Parcheggio Disabili dopo apposita autorizzazione della Polizia Municipale che ha recipito la Certificazione di Persona Invalida ai sensi dell’Art. 381 – DPR 495/1992 rilasciata dall’ASL di competenza.

Resto in attesa di vostra risposta e vi ringrazio fin d’ora per i chiarimenti e le risposte che saprete fornirmi.