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INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO IN UNA Srl - Versione stampabile

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INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO IN UNA Srl - MASSIMO BERNARDINI - 28-12-2020

Sono Amministratore Unico di Srl che, considerando che la attività svolta di Agenzia di Viaggi, quindi del settore più colpito dal Covid, è costretta a chiudere i battenti e liquidare la Società. Nella Srl è socia una dipendente che ovviamente perderà il posto di lavoro. Questa gravissima crisi, che peraltro accentua in modo irreversibile quella già presente, da anni, nel ns. settore, ha reso impossibile pagarle gli stipendi. Peraltro la stessa essendo consapevole della situazione, essendo socia e occupandosi lei della Contabilità non ha mai fatto rimostranze o reclami. Io non ho mai avuto Deleghe per operare in nome della società ed ho assunto questa funzione solo perchè gli altri soci non potevano provvedere ad aprire conti correnti societari per assenza dei requisiti di garanzia richiesti (ragazzi giovani al primo impiego) , peraltro senza percepire mai alcun compenso per detta funzione.
Ho cercato di capire quali possono essere le mie responsabilità e, tra l'altro, ho letto online quanto sottoriportato (1) e chiedo cortesemente di fornire pareri e/o info in merito al fatto che, nel mio caso, posso essere considerato "datore di lavoro" poichè non riesco a rilevare quando va individuato nel consiglio di amministrazione e quando nell'amministratore unico, questa 'carica (onere)'.

(1)
Nel caso di una società di capitali originariamente il datore di lavoro (in senso civilistico) va individuato nel consiglio di amministrazione o nell'amministratore unico. Ove, con la nomina di uno o più amministratori delegati, si verifichi il trasferimento di funzioni in capo ad essi, non per questo va interamente escluso un perdurante obbligo di controllo nella gestione degli amministratori delegati'. All'individuazione nel Consiglio di Amministrazione delle società di capitali l'originario datore di lavoro consegue la constatazione di come quest'ultimo si trovi in una "posizione di garanzia" inderogabile, di natura pubblicistica: "proprio in relazione alla natura dei beni tutelati (in particolare la vita e la salute delle persone) ... dal principio di inderogabilità delle funzioni di garanzia ... consegue altresì che il problema della riserva dei poteri di controllo neppure si pone posto che sono proprio i poteri originari correlati alla posizione di datore di lavoro che non possono essere unilateralmente o convenzionalmente rinunziati".
- nelle Società di Capitali, identificabili come Società per Azioni, Società a Responsabilità Limitata, Società in Accomandita per Azioni, la responsabilità grava, in generale, sul Consiglio di Amministrazione e quindi sul Presidente o Consigliere/Amministratore Delegato o sull’ Amministratore unico ma resta fermo il potere-dovere di controllo generale a carico del consiglio di amministrazione sul concreto espletamento delle funzioni assegnate.
Grazie infinite.