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Confisca scritta prima del P.Q.M. e non ripetuta in P.Q.M. - Versione stampabile

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Confisca scritta prima del P.Q.M. e non ripetuta in P.Q.M. - ProfanoL - 14-06-2020

In una sentenza penale la disposizione di confisca è stata scritta soltanto prima del P.Q.M. e a differenza delle altre disposizioni, non è stata ripetuta dopo il P.Q.M.
In ambito civile quello che è scritto prima del P.Q.M. non ha valore dispositivo.
Si potrebbe dire lo stesso in ambito penale?
Aggiungo che a distanza di 6 anni non è arrivata nessuna comunicazione o azione relativa a tale confisca


RE: Confisca scritta prima del P.Q.M. e non ripetuta in P.Q.M. - Avv. Mariano Acquaviva - 15-06-2020

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 43419 emessa in data 29 settembre 2015), il principio a lungo affermato di una prevalenza del dispositivo sulla motivazione subisce delle deroghe nel caso in cui la motivazione consenta di ricostruire la reale volontà del giudicante, atteso che la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui è il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.
Secondo la Cassazione, alll’orientamento secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell’errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen., se ne oppone altro in base al quale il principio della prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo non può costituire un canone interpretativo inderogabile, attesa l’ampia gamma dei contrasti che possono in proposito sussistere.
In poche parole, dipende dal tipo di contrasto: se è evidente che l'errore all'interno del dispositivo sia una mera svista, allora deve ritenersi prevalente la decisione.
Nel Suo caso non v'è un vero e proprio contrasto tra motivazione e dispositivo, ma un evidente errore materiale del giudice (una dimenticanza), il quale potrebbe essere corretto mediante l'apposita procedura.

(14-06-2020, 20:16)ProfanoL Ha scritto: In una sentenza penale la disposizione di confisca è stata scritta soltanto prima del P.Q.M. e a differenza delle altre disposizioni, non è stata ripetuta dopo il P.Q.M.
In ambito civile quello che è scritto prima del P.Q.M. non ha valore dispositivo.
Si potrebbe dire lo stesso in ambito penale?
Aggiungo che a distanza di 6 anni non è arrivata nessuna comunicazione o azione relativa a tale confisca