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Annullamento T.A.R. di parte qua di articolo di norme tecniche attuazione di P.R.G.C.
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La sentenza n. 215/2018 del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, consultabile all'indirizzo https://www.ediltecnico.it/wp-content/up...ltaici.pdf , ha annullato in parte qua l’art. 12 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. del Comune di San Vito al Tagliamento e, di conseguenza, il provvedimento di rimozione dei pannelli fotovoltaici che riguarda l'ordinanza impugnata.
Le norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. del Comune di San Vito al Tagliamento sono consultabili all'indirizzo http://oldsito.comune.san-vito-al-taglia...pulite.pdf , ne riporto il testo, pubblicato a pag. 33, del comma riguardante la sentenza: 'nelle zone omogenee A è ammesso, purché non visibili dagli spazi pubblici ed escluse le aree ed edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, l’installazione di climatizzatori, condizionatori, parabole per antenne satellitari, pannelli solari e fotovoltaici nei limiti del fabbisogno dimostrato.'
Contro tale sentenza il Comune di San Vito al Tagliamento ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, la relativa sentenza non è stata ancora emessa.
Per quanto premesso chiedo se, a vostro giudizio, sia ammessa o meno in questo momento, l'installazione nelle zone omogenee A del Comune di un'unità esterna di un impianto di climatizzazione, visibile da spazio pubblico.

Ringrazio chi mi potrà aiutare.
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